Civile

Il condomino paga il riscaldamento anche senza intesa

di Edoardo Riccio

Nonostante il condomino sia un consumatore, e quindi protetto contro tutte le pratiche commerciali sleali, non è contrario alle norme europee prevedere che i proprietari di un appartamento in un immobile in condominio, allacciato a una rete di teledistribuzione di calore, siano tenuti a contribuire ai costi di consumo d’energia termica delle parti comuni e dell’impianto interno dell’immobile, sebbene non abbiano fatto richiesta individuale di fornitura del riscaldamento.

È il principio affermato dalla Corte di Giustizia Ue si nella sentenza sulle cause riunite C-708/17 e C-725/17 depositata ieri.

L’articolo 2, par. 1, della direttiva 2011/83 definisce la nozione di «consumatore» come riferita a «qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nell’ambito della propria attività commerciale, industriale artigianale o professionale». La nozione di «consumatore» riveste quindi un’importanza fondamentale e le sue disposizioni sono concepite essenzialmente nell’ottica del consumatore quale destinatario e vittima di pratiche commerciali sleali.

Il consumatore è dispensato dall’obbligo di corrispondere qualsivoglia controprestazione in caso di fornitura non richiesta di un bene, di acqua, di gas, di elettricità, di teleriscaldamento o di contenuti digitali.

Tuttavia la fornitura del riscaldamento in un immobile in condominio deriva da una richiesta presentata per conto di tutti i condomini, secondo le regole previste dall’ordinamento nazionale in materia di condominio.

Per quanto attiene alla circostanza che vi sono condomini che non hanno partecipato all’adozione della relativa decisione ovvero vi si sono opposti, la Corte ha recentemente dichiarato che, nell’ambito di una controversia riguardante obblighi di pagamento risultanti da una decisione dell’assemblea dei condomini, ogni singolo partecipante consente ad assoggettarsi a tutte le disposizioni dell’atto che disciplina il condominio nonché a tutte le decisioni adottate dall’assemblea dei condomini dell’immobile medesimo. Non è pertanto contraria alla normativa europea prevedere che i proprietari di un appartamento in un immobile in condominio allacciato a una rete di teledistribuzione di calore, siano tenuti a contribuire ai costi di consumo d’energia termica delle parti comuni e dell’impianto interno dell’immobile, sebbene non abbiano fatto richiesta individuale di fornitura del riscaldamento.

Nella sentenza è stata esaminata anche un’altra questione, derivante dalla normativa bulgara. Secondo la legislazione locale, la ripartizione della spesa del riscaldamento, posto che il calore da un’unità immobiliare viene trasferito anche a quelle confinati, deve tenere in considerazione una quota di spesa da ripartire tra tutti i condomini, anche se non serviti dal riscaldamento. Secondo la Corte Ue tale normativa non è contraria ala legislazione europea, in particolare alle direttive 2006/32/Ce - Efficienza energetica e 2012/27/UEe- Informazioni relative alla fatturazione.

In Italia, invece, solo per la parte delle dispersioni, la spesa viene ripartita proporzionalmente tra coloro che sono effettivamente serviti dall’impianto di riscaldamento.

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