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Appalti, il soggetto escluso può sempre invocare la violazione delle norme Ue

Lo ha stabilito la Corte, sentenza C-771/19, affrontando il caso di una società estromessa da una gara relativa ai lavori per la metropolitana di Atene

L'offerente escluso da una gara per un appalto pubblico può far valere in giudizio la violazione delle norme Ue in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali di recepimento. Lo ha stabilito la Corte Ue, sentenza C-771/19, chiarendo che il diritto dell'Unione osta a una prassi nazionale secondo la quale un candidato escluso da una gara in un appalto pubblico, nel suo ricorso contro l'ammissione dell'offerta di un altro offerente, può invocare unicamente la violazione del principio di eguaglianza nella valutazione delle offerte. Aggiungendo che il rigetto del ricorso amministrativo precontenzioso contro l'esclusione del candidato, non incide sul suo interesse ad agire, purché tale rigetto da parte di un'istanza nazionale indipendente non abbia acquisito autorità di cosa giudicata

La vicenda - Il 24 gennaio 2018, la società Attiko Metro ha lanciato una gara aperta per i servizi di consulenza tecnica per il progetto di estensione della metropolitana di Atene (Grecia), del valore di circa 21,5 milioni di euro. La prima fase della procedura di aggiudicazione comprendeva, segnatamente, il controllo delle offerte tecniche dei candidati, mentre la seconda fase comprendeva l'apertura delle offerte economiche e la valutazione complessiva. Quattro candidati, tra cui NAMA e SALFO, delle associazioni di imprese di consulenza tecnica, hanno presentato un'offerta ciascuno.

Il 6 marzo 2019, il consiglio di amministrazione della Attiko Metro ha deciso di escludere l'offerta della NAMA allo stadio del controllo delle offerte tecniche, per il fatto che l'esperienza di alcuni membri della sua squadra nella costruzione di opere non soddisfaceva i requisiti del bando di gara mentre ha ammesso l'offerta della SALFO nella seconda fase della procedura. Il 26 marzo 2019, la NAMA ha presentato all'Autorità per i ricorsi amministrativi precontenziosi in materia di appalti pubblici (AEPP), un contro questa decisione. Con una decisione del 21 maggio 2019, l'AEPP ha parzialmente respinto questo ricorso, accogliendolo unicamente nella parte in cui era diretto contro le motivazioni della decisione della Attiko Metro riguardo alla prova dell'esperienza di uno dei membri della squadra proposta dalla NAMA.

La NAMA ha proposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato (Commissione per le sospensioni), un ricorso con cui chiedeva la sospensione dell'esecuzione della decisione dell'AEPP e della decisione del consiglio di amministrazione della Attiko Metro.
Il giudice ha affermato che un offerente escluso dalla gara non ha interesse a contestare la legittimità della partecipazione di un altro offerente, a meno che non lamenti una violazione del principio di eguaglianza nella valutazione delle offerte. Per questa ragione, ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia se tale prassi nazionale sia in contrasto con il diritto dell'Unione.

La decisione - Con l'odierna sentenza, la Corte ha stabilito che l'offerente escluso può presentare un ricorso contro la decisione dell'ente aggiudicatore che ammette l'offerta di uno dei suoi concorrenti, qualunque sia la fase della procedura di attribuzione di un appalto pubblico in cui tale decisione viene adottata.

Inoltre, l'offerente escluso può invocare motivi relativi alla violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto e ha il diritto di sollevare qualsiasi motivo contro la decisione di ammettere un altro offerente, compresi quelli non collegati alle irregolarità in base alle quali la sua offerta è stata esclusa, purché la decisione di esclusione non sia stata confermata da una decisione che ha acquisito autorità di cosa giudicata, ciò che spetta al giudice del rinvio di determinare.

Infine, quanto al fatto che il diritto nazionale imponga all'offerente escluso di presentare un ricorso amministrativo precontenzioso prima di poter adire il giudice nazionale, la direttiva autorizza gli Stati membri ad affidare ad organi non giurisdizionali il compito di decidere in primo grado sui ricorsi previsti da tale direttiva, purché ogni presunto inadempimento nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti sia soggetto a un ricorso giurisdizionale.

In tale contesto, la Corte conclude che la direttiva dev'essere interpretata nel senso che un offerente escluso da una gara in un appalto pubblico in uno stadio precedente alla fase di aggiudicazione di tale appalto, la cui domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione che lo ha escluso sia stata respinta, può invocare, nella sua domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione di ammissione dell'offerta di un altro offerente, presentata contemporaneamente, tutti i motivi attinenti alla violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o di norme nazionali che traspongono tale diritto, ivi compresi motivi che non presentano connessione con le irregolarità in base alle quali la sua offerta è stata esclusa.

Tale facoltà, conclude la decisione, non è influenzata dal fatto che il ricorso amministrativo precontenzioso sia stato respinto, purché tale rigetto non abbia acquisito autorità di cosa giudicata.

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Andrea Alberto Moramarco

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