Responsabilità

Banca: sempre responsabile se non informa su inadeguatezza dell'investimento

La Cassazione afferma anche che la delega in bianco alla gestione del deposito titoli ricomprende anche operazioni rischiose

di Paola Rossi

La banca deve adempiere all'obbligo di astensione dal procedere a investimento inadeguato, anche su ordine diretto del cliente. La Corte di cassazione con la sentenza n. 28187 /2020 ha affermato che seppure la banca assolve a tutti gli altri obblighi informativi risarcisce il cliente a cui non abbia fornito la specifica informazione di inadeguatezza, in base alla quale essa può persino esercitare il diritto di recesso. L'inadempimento dell'obbligo costituisce il nesso causale col danno patito dall'investitore di cui diventa appunto responsabile la banca tenuta al risarcimento. Al di là dell'eventuale dichiarazione di investitore qualificato, che farebbe presumere la consapevolezza dei profili di rischio, quando si è di fronte a operazioni "inadeguate" la banca deve darne specifica autonoma informazione al cliente ordinante. La comunicazione di inadeguatezza è obbligo compiutamente assolto se è concretamente riferita alla singola situazione, tenuto conto dell'investimento e del portafoglio del cliente. A nulla valgono forme di stile o burocratiche che seccamente indicano "operazione inadeguata".
La delega in bianco al proprio padre su operazioni di conto corrente e deposito titoli ricomprende anche operazioni ad alto rischio come la conclusione di contratti futures. L'anteriorità della delega rispetto all'autorizzazione della banca alla stipula del contratto è irrilevante. Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 28188 ha respinto le lamentele del ricorrente dove sosteneva che la delega al padre sul deposito titoli potesse ricomprendere solo poteri di deposito, ritiro e vendita titoli. Ma soprattutto ha respinto l'argomento ultimo, su cui il ricorrente fondava la richiesta di restituzione dalla banca delle proprie somme investite, secondo il quale tali strumenti derivati non fossero ontologicamente titoli. L'argomento non essendo stato sviluppato dal ricorrente è stato perciò respinto in sede di legittimità con la conferma del ragionamento dei giudici di merito che, invece ritenevano trattarsi di titoli. Confermato così il giudizio di merito anche dove veniva affermato che la delega "in bianco" ricomprende anche operazioni ad alto rischio, quali i futures Mib30 oggetto della causa.

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