Penale

Concorso formale tra il reato di violenza privata e altre fattispecie delittuose

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata - Rapporto con il reato di lesioni personali - Concorso formale - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Tra il reato di violenza privata, di cui all'art. 610 cod. pen., e quello di lesioni personali volontarie, di cui all'art. 582 cod. pen., è configurabile il concorso formale, in ragione della diversità dei beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato, e l'integrità fisica nel secondo.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 3 aprile 2020 n. 11298

Reati contro la persona - Sequestro di persona - Concorso con il delitto di violenza privata - Principio di specialità - Operatività - Condizioni.
Il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento; ne consegue che, per il principio di specialità di cui all'articolo 15 del Cp, non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento (fattispecie in cui il sequestro di persona è stato ravvisato nella condotta di un operatore di una struttura che aveva chiuso a chiave nella stanza, apponendo davanti alla porta anche un materassino, alcuni pazienti psichiatrici, cui, quindi, aveva limitato la libertà di movimento).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 22 luglio 2019 n. 32803

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata - Atti persecutori - Rapporto con il reato di violenza privata - Specialità unilaterale - Esclusione - Concorso di reati - Configurabilità - Ragioni.
E' configurabile il concorso tra il delitto di violenza privata e quello di atti persecutori, non sussistendo tra di essi un rapporto strutturale di specialità unilaterale ai sensi dell'art. 15 cod. pen., dal momento che il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., diversamente dal primo, non richiede necessariamente l'esercizio della violenza e contempla un evento - l'alterazione delle abitudini di vita della vittima - di ampiezza molto maggiore rispetto alla costrizione della vittima a uno specifico comportamento, che basta a integrare il delitto previsto dall'art. 610 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che neppure impiegando il criterio della "specialità reciproca per specificazione" potrebbe pervenirsi all'assorbimento del delitto di violenza privata in quello di atti persecutori, sussistendo al più tra le due fattispecie astratte, in ragione di quanto detto, un rapporto di "specialità reciproca per aggiunta").
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 22 maggio 2019 n. 22475

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata - Rapporto con il reato di lesioni personali - Concorso formale - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Tra il reato di violenza privata e quello di lesioni personali volontarie è configurabile il concorso formale, essendo diversi i beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato, e l'integrità fisica nel secondo. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'assorbimento del reato di violenza privata in quello di lesioni, precisando che le lesioni - una testata in faccia a un cronista al fine di farlo allontanare dal luogo in cui si trovava il ricorrente - erano state inflitte per realizzare la violenza privata).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 15 maggio 2018 n. 21530

Reati contro l'amministrazione della giustizia - Tutela arbitraria delle proprie ragioni - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni (ragion fattasi) - Con violenza alle persone - Violenza privata - Concorso - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Il reato di violenza privata concorre con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ogniqualvolta manchi una connessione diretta tra la violenza o minaccia e l'esercizio delle proprie ragioni, o quando l'agente ponga in essere distinte condotte minacciose volte a finalità diverse. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto il reato di violenza privata assorbito in quello di "ragion fattasi", in quanto la condotta dell'agente, consistita nel trattenere le chiavi della vettura della persona offesa per impedirgli di allontanarsi, era direttamente ed esclusivamente finalizzata a ottenere il pagamento di una somma di denaro dovutagli).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 25 ottobre 2017 n. 49025

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata - Atti persecutori - Concorso con il reato di violenza privata - Ammissibilità - Ragioni.
È configurabile il concorso tra il reato di violenza privata e quello di atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, in quanto l'art. 610 cod. pen. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, ovvero la libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione; mentre l'art. 612-bis cod. pen. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica - e in definitiva della persona nel suo insieme - che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volontà. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'"alterazione delle abitudini di vita" non può considerarsi una peculiare ipotesi di violenza privata, avendo la prima una ampiezza di molto maggiore rispetto al fare, omettere o tollerare qualcosa per effetto della coartazione esercitata sulla volontà della vittima).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 29 gennaio 2016 n. 4011

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