Civile

Covid: addio fermo amministrativo in presenza di stato di necessità

Per il Giudice di Pace di Ferentino(sentenza n. 118 del 22 ottobre 2020) sull'annullamento del fermo amministrativo del veicolo pesano anche tenuità dell'offesa ed esercizio di un'attività necessaria

di Domenico Carola

Il Giudice di Pace di Ferentino con la sentenza n. 118 del 22 ottobre 2020 annulla il fermo amministrativo sul veicolo. Sulla decisione pesano lo stato di necessità, la tenuità dell'offesa e l'esercizio di attività in un settore necessario

Il caso - Un autotrasportatore di bestiame da macello proponeva opposizione a un verbale e al collegato fermo amministrativo di un camion di trasporto bestiame per violazione dell'articolo 46, comma secondo, della Legge n. 298/1974 (Trasporti abusivi). Nell'opposizione al fermo amministrativo invocava lo stato di necessità. Nel dettaglio, con documentazione depositata, evidenziava come il veicolo sottoposto al fermo fosse l'unico che la ditta aveva più grande, essendo gli altri in dotazione di portata minore e dunque non usati per il trasporto bestiame e che, qualora usati, sarebbe stato necessario effettuare più viaggi.

La decisione - Il giudice di pace sentenzia un addio al fermo amministrativo del veicolo utilizzato per il trasporto di animali da macello in presenza di stato di necessità e tenuità dell'offesa, sanzionato durante il periodo di fermo provocato dalla pandemia da Covid-19. Il trasporto di carne da macello deve ritenersi rientrare tra i beni primari e tra le "cose urgenti e indifferibili" per la popolazione e la nazione di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra l'altro, come confermato da dichiarazione testimoniale scritta e da quanto riferito dal conducente agli agenti di polizia, come da verbale, il conducente del camion, che si occupa di commercio di bestiame e trasporto animale, stava effettuando il trasporto a livello di cortesia per conto di un'altra persona che, per ragioni di salute, non era stato in grado di effettuarlo.

Il giudice onorario si sofferma, dunque, sullo stato di necessità invocato dal ricorrente e sulla tenuità del fatto che renderebbe l'illecito de quo causa di non punibilità a norma del decreto legislativo 28/2015 (in attuazione dell'articolo 1, comma primo, lett. m), della legge 67/2014 e che si realizza qualora, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato non giustificano l'accertata violazione. Principio che viene ritenuto applicabile anche nella fattispecie de qua, ovvero alle controversie amministrative derivanti da violazioni a norma del codice della strada.

Dunque, nel caso in esame si riscontra un illecito di non particolare gravità, che determina la non punibilità della violazione trattandosi di un motivo di merito inerente la tenuità dell'offesa, riguardante cioè modalità di condotta, esiguità del pericolo, non una abitualità del comportamento (cfr., sullo stesso tema, Giudice di Pace di Parma, sentenza n. 1188/2015).

L'opposizione, quindi, viene accolta in quanto l'infrazione risulta essere eccessiva e rigorosa. Inoltre, il magistrato onorario ritiene che alla fattispecie di causa non vada applicato l'art. 46, secondo comma, della legge 298/74, ma semmai l'articolo 180, settimo comma che recita che chiunque circoli alla guida di un veicolo adibito al trasporto di cose per conto terzi senza avere al seguito la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale presta servizio presso il vettore è punito con una sanzione pecuniaria. Il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi, quale misura accessoria, viene dunque ritenuta sproporzionata rispetto al fatto e all'esimente dello stato di necessità.

In chiusura, la sentenza pone in evidenza come la vicenda si sia svolta nel periodo di fermo per la pandemia da COVID-19: in tale contesto, il trasporto di carne da macello deve ritenersi particolarmente importante e rientrante "tra i beni primari", dunque il fermo avrebbe creato disagio economico anche al proprietario del mezzo che non avrebbe potuto espletare tale attività. Il complesso veicolare, infatti, risulta necessario per l'espletamento dell'attività lavorativa consistente nel trasporto per conto di clienti. Il fermo amministrativo comporterebbe un'evidente contrazione dell'attività lavorativa e un danno patrimoniale da mancato guadagno e perdita di clientela. Risulta dunque provata l'esimente dello stato di necessità che determina l'accoglimento del ricorso.

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