Penale

Covid 19: le precarie condizioni di salute non bastano a concedere i domiciliari per chi è al 41-bis

Il regime carcerario non può essere sostituito dai domiciliari quando il sistema sanitario offre una buona assistenza ed è vicino a un presidio ospedaliero.Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 6761/21

di Giampaolo Piagnerelli

Il regime carcerario del 41-bis, nel caso di Covid 19, non può essere sostituito dai domiciliari quando il sistema sanitario dove il soggetto si trova offre una buona assistenza sanitaria ed è anche vicino a un presidio ospedaliero. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 6761/21.

La vicenda. Nel caso specifico il Tribunale di sorveglianza di Firenze - dopo che un detenuto era stato prima ammesso in via provvisoria e urgente, con provvedimento del magistrato di Siena, alla detenzione domiciliare per gravi motivi di salute connessi alla diffusione della pandemia Covid 19 - ha rigettato il trattamento più favorevole rilevando l'assenza del presupposto dell'incompatibilità delle attuali condizioni di salute con la detenzione in carcere.

Secondo il ricorrente, un detenuto condannato al carcere "duro", il tribunale di sorveglianza ha erroneamente considerato legittimo il provvedimento con cui era stata disposta la revoca alla detenzione domiciliare nonostante fosse stato adottato in violazione delle norme introdotte dal Dl 29/20, in assenza del parere obbligatorio della Procura distrettuale antimafia in merito al permanere dell'emergenza sanitaria e senza sentire l'autorità regionale competente.

Vista l'applicazione del 41-bis era necessaria la preventiva acquisizione del "parere" del procuratore distrettuale antimafia del luogo della commissione del reato e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Si legge infatti nella sentenza che prima di concedere i domiciliari l'autorità giudiziaria deve accertare se ci sia la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o a usufruire del differimento della pena. E' necessario, inoltre, acquisire informazioni dall'autorità regionale sulla situazione sanitaria. Infine l'autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare.

Secondo la Cassazione la struttura penitenziaria in cui il soggetto era stato collocato, era ben attrezzata da un punto di vista sanitario ed era distante solo 3 chilometri da un presidio ospedaliero ben organizzato che poteva garantire un'assistenza sanitaria adeguata rispetto alla gravità delle condizioni di salute del detenuto. In definitiva il regime carcerario non disumano garantiva il detenuto anche con specifico riferimento al rischio di contagio da Covid 19.

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