Penale

Tenuità del fatto estesa ai reati con 15 giorni di pena

di Giovanni Negri

Si estende l’area di applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto. Sino a comprendere tutti i reati per i quali non è previsto un minimo di pena e quindi vedono, per effetto del Codice penale, determinata la sanzione minima in 15 giorni. Questo l’effetto della sentenza 156/2020 della Corte costituzionale depositata ieri e scritta da Stefano Petitti. La Consulta ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 131 bis del Codice penale, nella parte in cui non permette l’applicazione dell’esimente ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva e tuttavia è previsto un massimo superiore a 5 anni.

La Corte ha osservato che, con la scelta di consentire l’irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta (15 giorni di reclusione), il legislatore ha riconosciuto che alcune condotte sono caratterizzate da una offensività assai limitata. Per esse, quindi, è irragionevole escludere a priori l’applicazione dell’esimente.

La decisione della Consulta, peraltro, era stata in qualche modo anticipata nel 2017 quando, con la sentenza 207, anch’essa in tema di ricettazione di lieve entità, come quella di ieri, la medesima Corte osservò che «se si fa riferimento alla pena minima di 15 giorni di reclusione, prevista per la ricettazione di particolare tenuità, non è difficile immaginare casi concreti in cui rispetto a tale fattispecie potrebbe operare utilmente la causa di non punibilità (impedita dalla comminatoria di sei anni), specie se si considera che, invece, per reati (come, ad esempio, il furto o la truffa) che di tale causa consentono l’applicazione, è prevista la pena minima, non particolarmente lieve, di 6 mesi di reclusione», cioè una pena che, secondo la valutazione del legislatore, dovrebbe essere indicativa di fatti di maggiore offensività: per ovviare all’incongruenza, si aggiungeva, «oltre alla pena massima edittale, al di sopra della quale la causa di non punibilità non possa operare, potrebbe prevedersi anche una pena minima, al di sotto della quale i fatti possano comunque essere considerati di particolare tenuità».

Di fatto, però, il legislatore ha evitato di intervenire sul punto, pur avendo modificato anche l’anno scorso la disciplina della tenuità del fatto, introducendo nuovi casi di esclusione per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive e per condotte di resistenza a pubblico ufficiale. Di qui la dichiarazione di illegittimità di ieri.

La sentenza, peraltro, osserva anche che il legislatore potrà comunque, nell’esercizio della sua discrezionalità in materia di estensione delle cause di non punibilità, fissare un minimo relativo di portata generale, al di sotto del quale l’applicazione dell’esimente per tenuità del fatto non potrebbe essere impedita dal limite di pena massima.

La Corte si premura di sottolineare come la dichiarazione di illegittimità, che riguarda sì la ricettazione ma ha poi un effetto domino, non comporta automatismi nell’applicazione, restando comunque operativi i vincoli ordinari, come, per esempio, l’abitualità della condotta illecita.

Corte costituzionale – Sentenza 21 luglio 2020 n.156

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