Penale

Il principio di previsione e le misure inerenti alla sorveglianza speciale

Il principio di precisione e le misure inerenti alla sorveglianza speciale 1 Premessa, 2 Fondamenti giuridici nazionali, 3 Convezioni e sovranazionali del principio di precisione, 2.1 il contenuto del principio di precisione, 3 il principio di precisione nel caso di violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale, 3.1 la giurisprudenza nazionale sulle misure di sorveglianza speciale

di Deborah Quattrone*


1 Premessa

Il principio di precisione nel nostro ordinamento indica la necessità che la fattispecie incriminatrice ed i suoi elementi accessori, siano chiari e puntuali così da poter essere inequivocabilmente applicati dal giudice nel caso concreto garantendo una comprensione e una previsione indubbia da parte da parte del cittadino delle condotte astrattamente punibili, nonché delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla previsione sanzionatoria.
Il principio di precisione e di chiarezza a livello nazionale è considerato come una sottocategoria del principio di tassatività, insieme ai principi di determinatezza e prevedibilità, e secondo parte della dottrina anche del divieto di analogia che considera quest'ultimo, non come principio autonomo ma come rientrante anch'esso nella sottocategoria del più ampio principio di tassatività.


2 Fondamenti giuridici nazionali, convenzionali e sovranazionali del principio di precisione
Nel nostro ordinamento, non esiste una norma che in modo esplicito ne statuisca il fondamento giuridico, ma in quanto sottocategoria del principio di tassatività è possibile rinvenire un fondamento costituzionale nel principio di legalità di cui all'art. 25 comma 2° Cost.
Autorevole dottrina a tal proposito evidenzia che lo stesso principio di legalità sarebbe frustrato laddove la fattispecie incriminatrice fosse di incerta formulazione, nonché ne risulterebbe altresì notevolmente ridotta la conoscenza e la prevedibilità da parte del cittadino di cosa sia o non sia reato.
La poca chiarezza e comprensione della fattispecie incriminatrice in relazione ai destinatari, comporterebbe inoltre una violazione dei principi di personalità della responsabilità art. 27 comma 1 Cost. di rieducazione della pena art. 27 comma 3 Cost., e della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 13 Cost.
Si ritiene altresì che il principio di precisone possa incidere altresì in relazione al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto una formulazione vaga e imprecisa della norma potrebbe comportare una disparità di trattamento su casi analoghi. Infine una fattispecie ambigua e con significato non univoco della norma, avrebbe inevitabili ripercussioni sui principi di cui all'art. 101 Cost. sulla soggezione dei giudici alla legge, sull'art. 112 Cost. in relazione all'esercizio dell'azione penale, sulla violazione del principio di difesa di cui all'art. 24 Cost., nonché in relazione all'art. 54 Cost. in base al quale cittadini hanno il dovere di osservanza oltre che alla Repubblica e alla Costituzione, anche alla legge.
A livello codicistico si potrebbe affermare che gli artt. 1 e 199 c.p., sebbene più propriamente correlati al principio di tassatività, possano essere riconducibili anche la principio di precisone, quale sottocategoria di quest'ultimo; in quanto l'avverbio espressamente utilizzato dal legislatore nelle summenzionate norme, è infatti espressione di una volontà di chiarezza e di indubbia formulazione normativa.
A livello convenzionale e sovranazionale, il principio di precisione assume invece una maggiore ampiezza ed è individuabile nell'art. 7 della CEDU, nonché nell'art. 49 della Carta di Nizza e nell'art. 14 del Patto Internazionale dei diritti civili e politici.

A tal riguardo, è doveroso precisare che la Corte Edu configura un ambito di applicazione del principio di precisione più esteso rispetto al nostro ordinamento in quanto riferibile non solo alla legge in senso formale ma anche alle decisioni giurisprudenziali (in tal senso Corte Edu "Milazzo" c. Italia 2006 e Corte Edu "Maestri" c. Italia del 2006), ne deriva una maggiore garanzia nei confronti dei destinatari in ordine alla necessità di un chiaro, preciso e puntuale precetto giuridico e del diritto giurisprudenziale.


2.1. Il contenuto del principio di precisione
Ricostruito il fondamento giuridico nazionale, convenzionale e sovranazionale del principio di precisione, appare opportuno adesso esplicitarne il contenuto.
Come inizialmente evidenziato, il principio di precisione attiene alla formulazione della fattispecie incriminatrice e dei suoi elementi accessori, maggiore dunque sarà la chiarezza della disposizione incriminatrice e più immediato e di agevole applicazione sarà il lavoro di sussunzione della fattispecie concreta in relazione a quella astratta, nonché maggiore sarà la conoscenza e la prevedibilità da parte dei cittadini nell'orientare la propria condotta in base al puntuale dettato legislativo. Per quanto concerne la formulazione della fattispecie incriminatrice, il legislatore può avvalersi degli elementi descrittivi e degli elementi normativi, questi ultimi distinguibili in elementi normativi di tipo giuridico ed extragiuridico.

• I primi, sono di facile percezione nella realtà empirica e dunque di agevole applicazione da parte del giudice, per fare un esempio potremmo considerare il concetto di "uomo", che è infatti di immediata percezione da parte sia del giudice che dei consociati;

• I secondi al contrario, necessitano di uno sforzo ulteriore da parte dell'interprete, pertanto sono qualificati come mediati e dunque non di diretta percezione e applicazione come i primi; per fare qualche esempio potremmo considerare il concetto di "cosa altrui" per quanto concerne gli elementi normativi di tipo giuridico, e il concetto di "osceno" o di "morale" in relazione agli elementi normativi di tipo extragiuridico. Quest'ultimi vengono considerati come una "zona grigia" e secondo parte della dottrina sarebbero violativi del principio di precisione in quanto vaghi ed indeterminati.

In relazione ai secondi elementi, appare opportuno evidenziare che la Corte Costituzionale in pochi casi ha assunto una posizione di chiusura nei confronti degli elementi normativi di tipo extragiuridico, come ad esempio nel caso della sentenza della Consulta n. 96 del 1981 relativa al delitto di plagio ex art. 603 c.p. ; in quanto non di rado ha affermato che il ricorso agli elementi extragiuridici sia necessario per evitare che si crei un "vulnus" tra la fattispecie astratta e quella concreta, e li ha considerarti come "organi respiratori" nell'ordinamento giuridico necessari quanto la legislatore nella formulazione della fattispecie incriminatrice, quanto al giudice nell'adattarla norma al caso "de quo".

D'altronde spesso il Giudice delle leggi ha evidenziato, che anche elementi di tipo descrittivo possono essere nel caso concreto di non facile percezione come ad esempio nel caso del concetto di morte che sebbene sembri di facile comprensione, l'esatta identificazione del momento morte è stata oggetto di svariate incertezze fino ad arrivare alla conclusione della morte come cessazione di tutte le attività cerebrali; d'altra parte elementi considerati marcatamente normativi hanno acquisito in virtù del frequente utilizzo giuridico una connotazione di tipo immediato e quindi descrittiva.


3 Il principio di precisione nel caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale

3.1. La giurisprudenza convenzionale sulle misure di sorveglianza speciale

L'importanza del principio di precisione a livello convenzionale è stata altresì conclamata dalla Corte Edu nella sentenza "Contrada c. Italia" del 2015 in relazione al reato di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 c.p. e 612 bis c.p.) e più di recente nella sentenza "De Tommaso c. Italia" del 2017 che ha ad oggetto la questione in ordine alle misure di sorveglianza speciale.
Proprio quest'ultima sentenza ha avuto ad oggetto il principio di precisione in relazione ai presupposti soggettivi e oggettivi delle misure di sorveglianza speciale di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia).
In particolare la Corte Edu ha evidenziato come le misure inerenti alla sorveglianza speciale contenute nel Codice antimafia avessero un contenuto non sufficientemente chiaro e specifico e pertanto sarebbero violative non solo dell'art. 7 Cedu ma anche dell'art. 2 Protocollo n. 4 Cedu relativo alla libertà di circolazione.

• Nello specifico in ordine ai presupposti soggettivi, la Corte ha evidenziato come nel nostro ordinamento le garanzie convenzionali devono essere maggiormente tutelate in quanto ai destinatari delle misure di sorveglianza speciale si applicano altresì quelle patrimoniali e la confisca. A tal proposito il riferimento è ai soggetti di cui all'art. 1 lettere a) e b) del Dlgs. 159/2011 relativo alle prescrizioni di coloro che "abitualmente dediti ai traffici delittuosi" e in relazione a "coloro che vivono abitualmente anche in parte dei loro profitti"; a tal riguardo la Corte Edu ha affermato che le stesse non sono compatibili con il principio di precisione in quanto considerate eccessivamente vaghe ed indeterminate.

• Altresì la Corte di Strasburgo sempre nella stessa sentenza De Tommaso c. Italia per quanto concerne i presupposti oggettivi ha considerato generica e pertanto non rispondente alle garanzie di cui all'art. 7 Cedu, la prescrizione di cui all'art. 75 comma 2 del Dlgs. n. 159/2011 sul "vivere onestamente e rispettare le leggi" in relazione all'art. 8 comma 4 D.Lgs. n. 159/2011.

La Corte di Strasburgo infatti ha ritenuto tale previsione troppo vaga e indeterminata e quindi non suscettibile di poter essere compresa e prevista dal sorvegliato speciale.

3.2 La giurisprudenza nazionale sulle misure di sorveglianza speciale

Per quanto concerne la tematica oggetto di disamina e a seguito della sentenza della Corte Edu "De Tommaso" c. Italia del 2017, anche il ruolo della giurisprudenza nazionale è stato fondamentale nel garantire una maggiore chiarezza e previsione delle prescrizioni relative alle misure di sorveglianza speciale di cui al D.Lgs. n. 159/2011:

• Sulla scia della pronuncia della Corte di Strasburgo le Sezioni Unite "Paternò" n. 40076 del 2017 si sono pronunciate in ordine alle medesime questioni relative alla compatibilità delle prescrizioni generiche in materia di sorveglianza speciale del D.lgs. n. 159/2011 con i principi di tassatività, di precisione e determinatezza quali corollari del fondamentale principio di legalità ex art. 25 comma 2 Cost., dell'art. 13 Cost. e dell'art. 117 comma 1 Cost. Le Sezioni Unite summenzionate, nell'attesa di un auspicabile intervento legislativo, hanno infatti concluso nella stessa direzione della Corte Edu del 2017 e dunque per la illegittimità costituzionale delle prescrizioni generiche e non tassativizzanti del "vivere onestamente e del rispettare le leggi" relativamente ai presupposti oggettivi della sorveglianza speciale.

Più di recente appare senz'altro fondamentale evidenziare l'intervento della Corte Costituzionale con le sentenze nn. 24 e 25 del 2019, ritenuto necessario anche a seguito della sentenza summenzionata delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione.

• Nella sentenza n. 24 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 159/2011 relativa a "coloro che debbano ritenersi, sulla base degli elementi di fatto, abitualmente dediti ai traffici delittuosi" per violazione dell'art. 25 comma 2 Cost. e dunque del principio di precisione; ma ha reputato legittima la lettera b) del summenzionato articolo in ordine ai soggetti "..che vivono abitualmente, anche in parte con i proventi dell'attività delittuosa".

Viene nello specifico quindi ritenuto generico il riferimento ai traffici delittuosi e non idoneo ad applicare le misure patrimoniali basate sulla presunzione di un illecito arricchimento.

• Per quanto concerne i presupposti oggettivi, nella sentenza n. 25/2019 il Giudice delle Leggi ha, sempre in conformità alle pronunce della Corte di Strasburgo " De Tommaso c. Italia" e delle Sezioni Unite "Paternò " entrambe del 2017, dichiarato l'illegittimità per le medesime ragioni suesposte dell'art. 75 comma 2 nella parte in cui prevede come delitto la violazione la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo e divieto di soggiorno consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi"; e di conseguenza l'illegittimità costituzionale dell'art. 75 comma 1 nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misure della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno in relazione alle prescrizioni del "vivere onestamente" e "rispettare le leggi".

• Infine appare opportuno evidenziare che in ordine al principio di precisione e alle misure di sorveglianza speciale si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite "Aquaviva" n. 46595 del 2019 con particolare riguardo all'art. 8 comma 4 Dlgs. 159/2011 in relazione all'art. 75 del Dlgs. 159/2011, ovvero nei confronti del sorvegliato speciale che partecipa in occasione di manifestazione sportive in un luogo aperto al pubblico. Si è posto dunque il problema della violazione del principio di precisione in relazione al concetto considerato generico di "luogo aperto al pubblico", tesi evidenziata anche da parte della Cassazione n. 2124 del 2018. Le Sezioni Unite "Aquaviva" del 2019 hanno statuito che il divieto di non partecipare alle pubbliche riunioni deve essere riferito esclusivamente a coloro che hanno partecipato a manifestazioni sportive in un "luogo aperto al pubblico".

I Giudici di legittimità nella sentenza summenzionata hanno infatti ritenuto opportuno distinguere tra riunioni in "luogo aperto al pubblico" ex art. 17, comma 2 Cost. per le quali "non è richiesto preavviso" e riunioni in "luogo pubblico" ex art. 17 comma 3 Cost. per le quali invece "deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica"; precisando che quest'ultima è quella rientrante nel dettato di cui all'a rt. 8, comma 4, D.Lgs. n.159 del 2011.

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