Rassegne di Giurisprudenza

Conto corrente: natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse per interessi

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratti - Apertura di credito - Conto corrente - Azione di ripetizione - Indebito cliente - Saldo passivo - Interessi - Imputazione pagamento ex art. 1194 c.c. - Condizioni - Rimessa - Funzione ripristinatoria della provvista.
Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'articolo 1194 c.c., comma 2, trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un'imputazione a interessi ex articolo 1194 c.c., comma 2, non essendo questi immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.
•Corte di cassazione,sezione I civile, ordinanza 15 febbraio 2021 n. 3858

Contratti bancari - Conto corrente - Anatocismo - Nullità - Rimesse - Natura solutoria o ripristinatoria - Passivo reale - Verifica.
Per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 19 maggio 2020 n. 9141

Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Anatocismo - Contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente - Clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici - Nullità - Azione di ripetizione dell'indebito - Versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto e aventi mera funzione di ripristinatoria della provvista - Prescrizione decennale - Decorrenza dalla chiusura del rapporto - Fondamento.
L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo a un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".
• Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 2 dicembre 2010 n. 24418