Penale

Reato di intercettazione di comunicazioni per chi installa uno «skimmer» allo sportello bancomat

di Andrea Alberto Moramarco

Installare su uno sportello Atm uno skimmer, ovvero uno strumento idoneo alla captazione dei codici segreti inseriti nelle bande magnetiche delle carte di credito o bancomat, ed utilizzare i codici così ottenuti per prelevare denaro configura il reato di «installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche», previsto dall'articolo 617-quinques c.p. In tal caso si verifica una intercettazione nelle comunicazioni riservate, finalizzata al conseguimento di un indebito vantaggio. La Corte d'appello di Roma con la sentenza 183/2016 indica così il corretto inquadramento penale della clonazione delle carte di credito allo sportello bancomat.

La vicenda - I tre uomini tratti a giudizio per il reato di cui all'articolo 617-quinques c.p. erano stati scoperti per una pura casualità. Infatti, un sottufficiale della Guardia di Finanza, mentre effettuava un prelievo di denaro da un Atm, si era accorto della presenza di uno skimmer e lo aveva staccato e consegnato ai Carabinieri. In seguito alle indagini condotte da questi e dalla Polizia postale, era stata individuata una vera e propria banda formata dai tre imputati, i quali avevano posizionato su diversi sportelli bancomat tali congegni elettronici capaci di catturare i codici segreti delle carte degli ignari correntisti. Si era poi appurato che con i codici captati erano state effettuate da alcuni complici numerose operazioni di prelievo di denaro contante presso sportelli automatici in Indonesia, Vietnam e Filippine, per un ammontare totale di più di 40mila euro, con circa 80 persone vittime del raggiro.

La decisione - Già in primo grado i tre imputati erano stati condannati e la Corte d'appello capitolina conferma quanto già disposto dal Tribunale circa la configurabilità della fattispecie di installazione di apparecchiature atte ad intercettare. Per i giudici, infatti, nella specie non si configura la frode informatica di cui all'articolo 640-ter c.p., come richiesto dalla difesa, bensì il reato di cui all'articolo 617-quinques c.p. che è stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità idoneo a punire la condotta di chi, ad esempio, aveva posizionato nel postamat di un ufficio postale una fotocamera digitale, o di chi aveva posizionato presso un Atm uno scanner per bande magnetiche con microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati. In tali casi, come anche nel caso di specie, l'installazione abusiva implica l'intercettazione e l'inserimento nelle comunicazioni riservate, con indebita conoscenza delle stesse seguita dall'indebito utilizzo.

Corte d'appello di Roma - Sezione I penale - Sentenza 2 febbraio 2016 n. 183

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