Penale

Autoriciclaggio a San Marino, confisca per equivalente in Italia

Francesco Machina Grifeo

Il reato di autoriciclaggio commesso nella Repubblica di San Marino può essere sanzionato in Italia se nel piccolo Stato i conti ormai sono stati svuotati. Applicando questo principio in materia di "cooperazione giudiziaria" la Corte di Cassazione, sentenza n. 13571 di ieri, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo contro la sentenza della Corte di appello di Brescia che, dando esecuzione all'ordine contenuto in una sentenza definitiva del Titano, aveva disposto la confisca per equivalente del denaro nella disponibilità del reo nel Belpaese.

La condanna era stata comminata per aver "trasferito, sostituito e occultato" quasi 400mila euro - provento di reati di frode fiscale, traffico di rifiuti e distrazione di beni societari - spostandoli dal conto fiduciario presso Asset Banca al proprio conto inglese di Barclays Bank. La movimentazione era stata giustificata con l'acquisto di un immobile. Per le autorità San Marinesi però essa costituiva il "successivo impiego" realizzato proprio per "trasformare il denaro".

Per la Suprema corte che ha respinto tutti i motivi di ricorso neppure conta il fatto che il reato di autoriciclaggio sia stato introdotto in Italia dopo i fatti che risalgono al 2013. "Nelle procedure di cooperazione giudiziaria - si legge nella decisione - non viene in considerazione per lo Stato richiesto il principio di legalità, che deve essere invece rispettato dallo Stato richiedente, con la conseguenza che è sufficiente che il fatto posto alla base della richiesta costituisca un reato secondo l'ordinamento Italiano al momento della decisione".

Inoltre, spiega la VI Sezione penale, la verifica della doppia incriminabilità non può comportare la rivalutazione della punibilità in concreto del fatto oggetto della richiesta di cooperazione. La sentenza straniera contiene infatti un accertamento del "fatto" definitivo che il giudice deve considerare come tale. Quel che rileva è che il fatto presupposto del reato di autoriciclaggio sia un reato secondo l'ordinamento penale italiano.

Né, prosegue la sentenza, regge la tesi, sostenuta dal ricorrente, della non punibilità in quanto il trasferimento sarebbe avvenuto per ragioni di godimento personale e non per occultare il denaro.

Infine la Corte respinge anche la doglianza relativa al presunto bis in idem, essendo il ricorrente già stato giudicato in Italia, in quanto il reato che viene in rilievo – autoriclaggio – è diverso. "La confisca infatti – conclude la Corte – riguarda una attività commessa dal ricorrente in San Marino, di trasferimento all'estero di parte di somma depositata su mandato fiduciario per l'impiego in una operazione immobiliare".

Corte di Cassazione - Sentenza 4 maggio 2020 n. 13571

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