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Amministratore rimosso rinominato dopo il «salto» di almeno un mandato

Amministratore rimosso rinominato dopo il «salto» di almeno un mandato

di Rosario Dolce

Il provvedimento di revoca giudiziaria dell'amministratore è un’eccezione al potere dell’assemblea di interrompere il rapporto fiduciario con l’amministratore, temperato dall’articolo 1129, comma 13, in forza del quale «in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare l’amministratore revocato».

Questo è in estrema sintesi quanto riportato dall’ordinanza numero 23743 del 28 ottobre 2020, giudice relatore Antonio Scarpa.

La decisione affronta la questione della nomina dell’amministratore appena revocato: un problema che si pone spesso perché a chiedere la revoca è quasi sempre una sparuta minoranza di condòmini, sulla scorta di condotte censurabili da parte dell’amministratore che, però, sono tollerate o incoraggiate dalla maggioranza.

Il rebus della «sospensione»

La conclusione importante che si può ricavare è quella per cui: «Il divieto di nomina dell’amministratore revocato dal tribunale è temporaneo, e non comprime definitivamente il diritto dello stesso di ricevere l’incarico, rilevando soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione».

Questo vuol quindi dire, in sostanza, che la rinomina dell’amministratore revocato è possibile ma non nel corso dell’assemblea immediatamente successiva alla revoca giudiziale.

Ma quale può essere, in concreto, il periodo in cui il nuovo amministratore deve restare in carica? La Cassazione non lo dice ma nella pratica il tentativo di rinominare subito il vecchio amministratore revocato dopo un periodo troppo breve ricadrebbe nella previsione del divieto di cui all’articolo 1129, comma 13. Una precisazione utile la dà il Tribunale di Trieste (sentenza 792/2018): l’avverbio “nuovamente” utilizzato dall’articolo 1129, comma 13, Codice civile, non avrebbe il significato di impossibilità di nomina sine die, bensì dovrebbe intendersi temporaneamente circoscritto ad una annualità di gestione.

In altri termini, la maggioranza dei condomini sarebbe in grado di nominare nuovamente l’amministratore in precedenza revocato giudizialmente e senza che ciò si possa ritenere pregiudizievole dei diritti di coloro che in precedenza hanno promosso l’azione giudiziaria volta alla rimozione dell’amministratore. Diversamente, all’assemblea sarebbe impedito di decidere con la discrezionalità che le appartiene con una sorta di sanzione a tempo indeterminato, in ciò violandosi il principio di proporzionalità e adeguatezza decisionale.

Giudizio ordinario riparatorio

Nell’ordinanza è chiarito anche un altro aspetto importante: «Il divieto di nomina posto dal riformato articolo 1129, comma 13, Codice civile funziona, in realtà, nei confronti dell’assemblea, precludendole di rendere inoperativa la revoca giudiziale con una delibera che riconfermi l’amministratore rimosso dal tribunale (e ciò pure se siano ormai venute meno le ragioni che avevano determinato la sua revoca). Anche tale divieto non oblitera perciò il tipico connotato di provvisorietà ed intrinseca modificabilità dei provvedimenti giudiziari camerali in tema di nomina e revoca dell’amministratore di condominio, lasciando all’amministratore revocato la facoltà di avvalersi della tutela giurisdizionale piena in un ordinario giudizio contenzioso a fini risarcitori».

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