Comunitario e Internazionale

Energia, il cliente del servizio regionale può agire contro il gestore della rete nazionale

di Paola Rossi

Il consumatore che si ritiene danneggiato dal black out dell'energia elettrica ha diritto a rivolgere la propria lamentela nei confronti del gestore della rete nazionale anche se è cliente finale del gestore regionale che a quella rete si appoggia per provvedere alla fornitura diretta. Non può quindi l'Authority garante dei consumatori e del mercato respingere la pretesa risarcitoria del consumatore, in questo caso un'impresa, contro il responsabile della falla nell'erogazione dell'elettricità al solo motivo di non avere un rapporto contrattuale diretto con chi ha determinato il disservizio al cliente. Infatti, come spiega la Corte di giustizia con la sentenza delll'8 ottobre sulla causa C-360/19, le norme comunitarie dettate dalla direttiva 2009/72/Ce sul mercato dell'energia prescrive che il gestore nazionale si occupi dell'efficienza della rete anche al fine di garantire la corretta fornitura verso i servizi forniti a livello regionale. E', quindi da tale obbligo di provvedere all'efficienza del servizio energetico sull'intero territorio, che deriva il diritto del consumatore finale dell'incolpevole gestore regionale ad agire contro il gestore nazionale. L'interpretazione fornita dalla Cgue spiega che in tale materia va superato lo schema rigido dell'essere dirette parti contrattuali.

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