Lavoro

Casse Forense soggetta al sistema PagoPA sulla fatturazione elettronica

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sentenza n. 1931/2021, chiarendo che l'obbligo riguarda anche le Casse "privatizzate"

di Francesco Machina Grifeo

Casse di previdenza professionali vincolate all'utilizzo del sistema "PagoPA". Sono dunque legittime le "Linee guida" per i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale, nella parte in cui hanno previsto l'adesione al sistema PagoPA anche per gli Enti privatizzati.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, con la sentenza 8 marzo 2021, n. 1931, accogliendo il ricorso dell'Agid e ribaltando la decisione del Tar Lazio n. 3025 del marzo 2020 che invece aveva dato ragione a Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, e Eppi, Inarcassa, Cnpadc, Fondazione Enasarco, Enpab, Enpav, Fondazione ENPAIA con l'intervento anche dell'Adepp, che sostenevano l'inapplicabilità della norma.

Per la IV Sezione di Palazzo Spada, le Casse e gli Enti previdenziali, in relazione alle loro funzioni istituzionali che trovano anche una rispondenza nell'art. 38 della Costituzione, pur non rientrando nella definizione di "Pubblica Amministrazione" (ai sensi dell'art. 1, comma 2, Dlgs n. 165 del 2001, per il pubblico impiego), sono attratti nella sfera dei soggetti che gestiscono un servizio di rilievo pubblicistico.

Del resto, ne sono chiari indici: il potere di vigilanza ministeriale (art. 3, Dlgs 509/1994, n. 509) nonché la sottoposizione al controllo della Corte dei conti. Pertanto tali soggetti rientrano nell'art. 2 comma 2, lett. b) del CAD.

La decisione ha richiamato la sentenza n. 6014/2012 del Cds secondo cui: "La trasformazione operata dal Dlgs. n. 509 del 1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo".

Ancora si è osservato che gli Enti e le Casse di previdenza privatizzate, inclusi nel conto consolidato dell'Istat, fruiscono di finanziamenti pubblici sia pure in modo indiretto e mediato: dagli sgravi alla fiscalizzazione degli oneri sociali alla previsione della obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Una conclusione resa ancora più evidente dall'inserimento della previdenza complementare nella normativa dettata in tema di controllo del disavanzo del settore nonché nella riforma del sistema pensionistico obbligatorio.

Inoltre, la sentenza ha chiarito che l'inserimento degli enti e della casse previdenziali private rientra pienamente nella "volontà" del legislatore così come esplicitato sia a livello eurounitario sia a livello interno (comma 5 bis dell'articolo 15, Dl n. 179 del 2012 convertito in L. n. 221/2012), che non reca alcuna delimitazione alla definizione di Pubbliche Amministrazioni con riferimento all'ambito applicativo del Codice per l'Amministrazione digitale (al perimetro disegnato dall'articolo 1, comma 2, Dlgs n. 165 del 2001).

Infine, l'Agenzia per l'Italia Digitale , nell'emanare le Linee guida, ha operato nell'ambito della competenza riconosciutale dall'articolo 5, del Dlgs n. 82 del 2005, dando "attuazione al dato normativo della fonte primaria secondo il munus che all'Agenzia è stato rimesso, ossia quello di emanare prescrizioni di tipo tecnico nei confronti dei soggetti che sono ex lege tenuti ad aderire al sistema PagoPA".

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