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Avvocati Tributaristi - Protocollo sulla oralità delle udienze durante il periodo emergenziale adottato dalla giurisdizione tributaria della Regione Sicilia

Sottoscritto il Protocollo con la Commissione Tributaria regionale della Sicilia, l'Agenzia delle Entrate, gli Ordini professionali e la Camera Tributaria di Palermo

Uncat, Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi, esprime apprezzamento per la sottoscrizione, avvenuta oggi, da parte della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, l'Agenzia delle Entrate, gli Ordini professionali e la Camera Tributaria di Palermo, del Protocollo sulle udienze nel processo tributario nel periodo emergenziale, volto a favorire la garanzia del contraddittorio e di oralità del processo, tramite le udienze da remoto o appositi rinvii della causa post-Covid.

Il presidente Uncat Damascelli: "Un apprezzamento al presidente Angelo Cuva, al presidente della Commissione regionale tributaria Pino Zingale per aver guardato gli interessi dei contribuenti, e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palermo Immordino per il prezioso contributo.L'auspicio è che questo esempio sia seguito in ogni sede locale"

L'iniziativa siciliana è la prima implementazione a livello locale della iniziativa assunta da Uncat a dicembre con la proposizione di un Protocollo che, tramite la collaborazione tra gli operatori, potesse superare le gravi situazioni di empasse in cui si è trovata ad operare la giurisdizione tributaria.

Nonostante, infatti, il Ministero dell'Economia abbia dato attuazione alle udienze da remoto e il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria sia intervenuto con Linee Guida specifiche, nelle commissioni tributarie i decreti dei presidenti ritengono, nella maggioranza dei casi, la trattazione documentale (allo stato degli atti) o scritta (con invio di memorie scritte da parte delle parti) le uniche alternative perseguibili nel periodo di emergenza, ora prorogato fino al 31 marzo 2021.

Uncat rileva che queste decisioni compromettono il principio di contraddittorio e di oralità a danno delle parti e dei contribuenti, soprattutto in caso di cause complesse che necessitano di un confronto diretto e a più voci.

Sinteticamente il Protocollo Nazionale e, dunque, quello siciliano dispongono che:

- Udienze in presenza. Ove sia possibile fissarle in condizioni di sicurezza sanitaria, devono essere chiamate in fasce orarie differenziate, tenendo conto della loro verosimile durata, avuto riguardo alla complessità della questione e al numero delle parti coinvolte;

- Udienze da remoto (articolo 27, comma1, Decreto legge Ristori). Anche se solo una parte, con istanza, insiste per la discussione, la causa dovrà essere celebrata mediante il collegamento da remoto, stabilendone la durata secondo i precedenti criteri legati alla complessità della questione e al numero delle parti coinvolte.

- Cause già fissate per la trattazione (articolo 27, comma 2, Decreto legge Ristori). Le cause già fissate per la trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio passano in decisione sulla base degli atti, salvo che una delle parti insista per la discussione in remoto. Le parti possono inoltre chiedere che la causa venga trattata per iscritto nel periodo emergenziale;

- Trattazione per iscritto. Nel caso in cui non sia possibile rispettare il termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di quello di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica, la causa viene rinviata ad altra udienza fissata nel periodo emergenziale, ovvero, se i carichi dei ruoli non lo consentono, a nuovo ruolo. In tale caso la causa verrà trattata in presenza nella fase post emergenziale.

- Istanze di rinvio. Se almeno una delle parti presenta istanza di rinvio della trattazione a data post-emergenziale per la discussione orale in presenza, l'istanza è valutata favorevolmente, in ragione della rilevanza, novità e complessità delle questioni controverse, del loro valore, del numero dei documenti da esaminare, e di quant'altro ritenuto utile al loro accoglimento. L'eventuale rigetto delle istanze è disposto dal Presidente, con decreto motivato, in caso di rilevata compromissione del diritto della controparte ad una ragionevole durata del processo, e nel caso in cui la particolare semplicità delle questioni controverse consenta di far prevalere le esigenze di economia processuale.

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