Professione e Mercato

Il premio di preparazione

di Lucio Mazzei

Il Consiglio Federale, nella riunione del 30 maggio 2019, ha introdotto, tra le altre cose, la modifica dell'articolo 96 delle NOIF FIGC, istituto fondamentale nella valorizzazione economica dei giovani calciatori.


Tale modifica prevede che il premio di preparazione “spetti unicamente alle società della Lega Nazionale Dilettanti, per la valorizzazione di giovani calciatori passati dal vincolo annuale a quello pluriennale”.


Le modifiche hanno riguardato anche altri aspetti del testo quali il numero delle squadre appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti (LND) che é passato da 2 a 3 ed anche l'arco temporale di formazione che é passato da 3 a 5 anni. Nello specifico, è stata stabilita per ognuno dei club coinvolti la ripartizione di una quota corrispondente ad un quinto dell'intero premio di preparazione.


Il premio di preparazione consiste, in sostanza, nel pagamento di una somma alle societá che hanno formato giovani calciatori e matura al momento della stipulazione di un tesseramento pluriennale. Tale premio ha il fine dichiarato di supportare ed incentivare la formazione di giovani calciatori e premiare le societá dilettantistiche che si occupano del settore giovanile.


Il nuovo premio di preparazione entrerá in vigore dal prossimo 1° luglio e potrà. come detto, essere richiesto solo dalle società di LND, a differenza del vecchio testo che permetteva anche alle societá professionistiche (Serie A, B e C) di richiederlo benché solo a società di pari o superiore categoria.


La norma dice chiaramente che le societá che han diritto al suddetto premio hanno la possibilitá di rinunciarvi o di trovare un accordo con le societá tenute all' indennizzo, sempre tenendo conto che tale diritto sará prescritto nella stagione successiva a quella in cui é maturato.


In caso di mancato accordo con le stesse, il/i club che hanno contribuito alla formazione del calciatore possono far ricorso in primo grado alla Commissione Premi di Preparazione ed in secondo grado al Tribunale Federale sez. Vertenze Economiche.


È doveroso, però, menzionare che già negli scorsi anni l'art.96 NOIF era stato oggetto di modificazioni, principalmente per contrastare eventuali manovre elusive di societá professionistiche relative al pagamento del premio, rendendo meritevoli dello stesso anche i club che tesserano temporaneamente o in via definitiva il calciatore nella stagione in cui viene firmato il vincolo pluriennale.


È importante, inoltre, sottolineare che la nuova versione dell'art. 96 NOIF, che permette solo alle societá iscritte alla LND di riscuotere il premio di preparazione, influisce ovviamente sull'attività delle associazioni che svolgono attività giovanile a livello di Settore Giovanile e Scolastico, le cd. “scuole calcio”.


Fino all' introduzione della nuova norma, infatti, la scuola calcio che aveva formato il calciatore aveva diritto a beneficiare del premio quando il giovane si trasferiva dalla stessa ad un club professionstico o dilettantistico.


Dal 1° luglio in poi le scuole calcio, se vorranno continuare ad usufruire del premio di preparazione FIGC, dovranno avere necessariamente una Under 18, Under 19 o una squadra iscritta almeno in Terza Categoria mentre coloro che hanno giá una prima squadra in Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria restano beneficiari del premio, cosi come avveniva in passato.


Al fine di comprendere meglio la questione, é necessario riportare per completo l'art. 96 NOIF, il quale afferma che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione”.


Il suddetto articolo fa riferimento a 4 distinte categorie di calciatori: sono qualificati, infatti, “giovani” tutti i calciatori dagli 8 anni fino a che non abbiano compiuto il 16 anno di etá al 1°gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva.


A partire dal compimento dei 14 anni, invece, i calciatori “giovani” se vengono tesserati da una societá appartenente a Leghe professionistiche saranno inquadrati come “giovani di serie” altrimenti se vengono tesserati da una societá dilettantistica assumeranno la qualifica di “giovani dilettanti” fino al raggiungimento dei 18 anni di etá dove saranno definiti “dilettanti” o “non professionisti”.


Appare evidente, dunque, che il premio di preparazione rappresenti una delle principali fonti di sostentamento per le piccole società calcistiche, ed in particolare per quelle dilettantistiche. Tale strumento è infatti di vitale importanza per monetizzare il lavoro svolto nel settore giovanile e rappresenta indubbiamente un forte incentivo alla formazione ed addestramento tecnico dei giovani calciatori.

Il quantum del premio, però, non può essere deciso in base al singolo caso o alla singola fattispecie bensì deve essere definito in base ai parametri imposti dalle tabelle dei premi di preparazione che vengono aggiornate ogni anno al termine della stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita.
La richiesta del premio deve essere inviata alle società interessate a mezzo lettera A/R, da inviare, a pena di inammissibilità, entro il 30 giugno della stessa stagione sportiva successiva a quella in cui è stato effettuato il tesseramento con vincolo del giovane calciatore. In difetto di accordo con la controparte la società richiedente potrà presentare ricorso in prima istanza alla Commissione premi di preparazione senza alcun costo e dovrá inviare copia del ricorso contestualmente alla controparte sempre a mezzo raccomandata A/R.


Un punto importante poi di questo istituto è quello riguardante la lettera liberatoria che concerne il premio di preparazione. Tale eventuale lettera (su carta intestata della Società richiedente, firmata dal Presidente pro-tempore) attestante l'intervenuta transazione tra le parti, o la rinuncia al premio, dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente, provinciale o regionale, della Società richiedente il premio, presso il quale verrà depositato l'originale, e dovrà pervenire alla Commissione premi di preparazione prima della data della riunione nella quale verrà presa la decisione al riguardo. Se mancante di detto requisito, la liberatoria non potrà essere presa in considerazione. In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice- Presidenti, sentito il Consiglio Federale, si farà carico del prelievo della somma stabilita tramite le Leghe o i Comitati Regionali dei club tenuti al pagamento. Le eventuali memorie ed annesse documentazioni di controparte dovranno necessariamente essere inoltrate alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.


Avverso le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in 2° (ed ultimo grado) avanti la Commissione Vertenze Economiche. Qualora il ricorsa venga accolto, la società inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale, che può arrivare fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla FIGC. La società condannata al pagamento del premio, avrà tempo 30 giorni dal Comunicato Ufficiale per adempiere altrimenti verrà deferita per violazione dell'art. 8 c. 15 CGS secondo cui: “Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.”


Riconosciuta la bontà delle modificazioni all' art.96 NOIF in vigore dal 1 luglio 2019 che permettono ad un numero maggiore di squadre dilettantistiche di riscuotere il premio di preparazione, è auspicabile, però, che in futuro la Federazione Calcistica italiana introduca un sistema premiale identico a quello costituito dal Meccanismo di Solidarietà, previsto dall'art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori. Traslando il meccanismo di solidarietà all'interno delle NOIF, infatti, si riconoscerebbe una percentuale del prezzo del trasferimento alle società dilettantistiche che hanno formato il calciatore tra i 10 e i 18 anni favorendo una più equa redistribuzione economica tra i club, un ulteriore incentivo alla cura dei settori giovanili e soprattutto l'eliminazione della problematica e spesso scorretta pratica delle liberatorie.

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