Civile

Cassa forense, Luciano resta in carica fino all'aprile 2021

Il Tribunale di Roma ha rigettato per carenza di giurisdizione il reclamo di alcuni avvocati iscritti

Nessuna decadenza per Nunzio Luciano dalla Presidenza di Cassa Forense per scadenza del mandato. Rimarrà dunque in carica fino al rinnovo del prossimo Cda che avverrà nell'aprile 2021. Il Tribunale di Roma ha infatti rigettato il reclamo proposto da una pattuglia di legali contro l'ordinanza del medesimo Tribunale che, lo scorso mese di agosto, ne aveva confermato la presidenza, sia pure ricorrendo all'istituto della "prorogatio". Per la XVI Sezione civile, invece, non vertendosi in materia di diritti soggettivi, vi è una carenza di giurisdizione dell'autorità ordinaria.


Al centro della vertenza la scadenza nel mese di aprile 2020 dei quattro anni di mandato. Il prolungamento della carica era stato giustificato dalla Cassa con la necessità di allineare la nomina del nuovo Presidente con quella del Consiglio di amministrazione, prevista nell'aprile 2021, così come previsto dalla formulazione del nuovo Statuto, approvato nel 2016. Poiché l'elezione del Presidente, spiegava la difesa di Luciano, è prevista in seno alla stessa riunione in cui si procede al rinnovo parziale del Cda che ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, avverrà, nel 2021, contestualmente alla elezione del Presidente, secondo il combinato disposto dei citati articoli 9 e 16, quella data costituisce la prima utile per la nomina del nuovo Presidente. In sostanza si affermava che il nuovo assetto normativo ha determinato, per potere essere avviato, effetti di prosecuzione dei mandati precedenti.

Una ragionamento che però non è stato affrontato dal Tribunale che correggendo la motivazione del primo grado cautelare, ha centrato la propria decisione sull'articolo 25 del codice civile che riserva all'autorità governativa il controllo e la vigilanza sulle fondazioni dotate di personalità giuridica di diritto privato (quale è anche la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense), rimettendo in via esclusiva all'autorità tutoria anche il potere di "sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazioneo della legge".


Ragion per cui, conclude la decisione, "non controvertendosi in ordine a lesioni di diritti soggettivi individuali dei reclamanti, non appare sussistente la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, esulando la decisione dai poteri ad essa riconosciuti e non potendosi ritenere che il potere di controllo dell'Autorità governativa abbia natura meramente alternativa e concorrente". I reclamanti sono stati altresì condannati altresì spese, nonché alla sanzione pari al contributo unificato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©