Penale

La non punibilità non esclude le misure di sicurezza previste dal Testo unico ambientale

di Paola Rossi

Il riconoscimento della causa di non punibilità per il reato ambientale di raccolta e trasporto di rifuti non autorizzati non fa venir meno l'applicazione delle misure di sicurezza, imposte dal testo unico, della confisca obbligatoria del veicolo utilizzato nella commissione del reato e della distruzione dei rifiuti. Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 24974 depositata ieri ha precisato che la confisca del mezzo di trasporto e la distruzione dei beni oggetto del reato sono misure di sicurezza e che le sigenze di tutela che esprimono non vengono meno per il solo proscioglimento dell'imputato. Infatti, le misure di sicurezza vengono travolte solo in caso di assoluzione per insussiistenza del fatto. L'affermazione della Cassazione penale è contenuta nella decisione che ha accolto il ricorso dove si lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, previsto dall'articolo 131-bis del Codice penale.

Gli elementi di non punibilità - La Cassazione ha fatto proprie le osservazioni del ricorrente contro la decisione di merito che aveva escluso la non punibilità, pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche vista l'episodicità del reato commesso per l'assenza dell'iscrizione all'Albo dei gestori prevista dall'articolo 212 del Dlgs 152/2006 e le condizioni di disagio economico familiare che avevano determinato la necessità di procacciare mezzi di sostentamento. Il ricorrente era stato condannato alla sola ammenda a riprova che la sua condotta non era stata valutata pericolosa tanto da giustificare l'alternativa scelta del giudice per la pena detentiva.

La decisione - La Cassazione ha preso la propria decisione senza rinvio al giudice di merito in base alla costante giurisprudenza che consente il riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto, se il riconoscimento del beneficio emerge dagli atti a disposizione del giudice di legittimità.

Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 2 settembre 2020 n. 24974

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