Civile

Montature e occhiali rientrano nel concetto di "beni" cedibili all'export verso l'Iran

di Elena Bozza


Il concetto di "risorsa economica", oggetto delle misure restrittive verso l'Iran, viene interpretato per la prima volta dalla Corte di cassazione, che ne esclude l'applicabilità alle forniture di beni.

L'ordinanza n. 21267 depositata il 5 ottobre è intervenuta sul ricorso del ministero dell'Economia e delle finanze avverso la sentenza n. 2161/2016 della Corte di Appello di Venezia per confermarne la pronuncia. I giudici di secondo grado avevano annullato la sanzione irrogata a una società per aver tentato nel 2012 l'esportazione di montature e occhiali destinati a un'impresa iraniana.
Le esportazioni verso l'Iran sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 267/2012, il quale prevede autorizzazioni preventive e divieti per beni elencati ai suoi allegati. L'articolo 23 prevede, inoltre, che non sono messe a disposizioni risorse economiche alle persone giuridiche indicate nell'allegato IX.
La tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato applicava, a sostegno della sanzione emessa dal Ministero, il concetto di "risorse economiche" alla fornitura di montature e occhiali che la società intendeva realizzare verso il cliente iraniano.

La definizione di "risorse economiche" è collegata dal regolamento comunitario, articolo 1, lett. H), a, tra l'altro, attività di qualsiasi tipo, mobili o immobili, che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi.
Secondo il ministero dell'Economia e delle Finanze occorre far riferimento a una nozione ampia, volta a ricomprendere qualsiasi bene idoneo a trasformarsi in disponibilità economica o finanziaria. Trasferire montature e occhiali equivarrebbe a trasferire risorse economiche, perché potrebbero trasformarsi in disponibilità economiche e finanziarie di fatto, tramite il margine di guadagno di una rivendita ovvero la trasformazione con profitto in un bene finale immesso nel mercato.
La Suprema corte respinge tale tesi, accusata di determinare un infondato divieto assoluto e generale di esportazione merci verso l'Iran, a dispetto della volontà del legislatore unionale. Il regolamento (UE) n. 267/2012 disciplina specificatamente il trasferimento di beni, corrispondenti, ai sensi dell'art.1, lett. m), a prodotti, materiali e attrezzature, e sottopone, infatti, a misure restrittive solo quei beni inseriti negli elenchi allegati al regolamento, beni a duplice uso.

Pertanto, conclude la Corte, montature e occhiali sono estranei al concetto di "risorsa economica" per rientrare in quello di "beni" e dunque liberamente cedibili all'export verso l'Iran, in quanto prodotti non elencati agli allegati del regolamento.

La decisione effettua, inoltre, un interessante confronto con un precedente del 2007 della Corte di Giustizia europea (Causa C-117/06), volto a interpretare il regolamento CE n. 881/02 che disponeva misure restrittive analoghe verso persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete di Al Qaeda e ai Talebani. I giudici di Lussemburgo avevano riconosciuto la qualità di "risorsa economica" a un bene immobile.

La Cassazione ha voluto chiarire la differenza del carattere dei beni in questione: il fondo edificato di cui alla sentenza unionale possiede una naturale attitudine alla fruttificazione civile, capace di farlo rientrare nella nozione di "risorsa economica, attitudine non riscontrabile invece in una fornitura di beni mobili come montature e occhiali".

Cassazione – Sezione II civile – Ordinanza 5 ottobre 2020 n. 21267

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