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Assemblea condominiale: la voce "varie ed eventuali" non serve a prendere decisioni

Il tribunale di Genova rammenta i limiti della voce "varie ed eventuali" nell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale

di Marina Crisafi

Nell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale contraddistinto con la voce "varie ed eventuali" possono trovare spazio solo suggerimenti o propositi per il futuro ma non certo decisioni che hanno un carattere vincolante. Il rischio di un utilizzo improprio di tale voce, infatti, è l'invalidità della delibera adottata, per via della lesione del diritto dei condomini a una partecipazione informata e consapevole all'assemblea. In questi termini si è espresso il tribunale di Genova con la recente sentenza n. 221/2021.

I fatti
La vicenda ha preso le mosse da due procedimenti (poi riuniti) attivati da alcuni condomini per l'impugnazione di due delibere assembleari nei confronti del proprio condominio.
Il tribunale ritiene i rilievi dei ricorrenti fondati, annullando una delibera per il mancato rispetto dell'invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea al comproprietario di un'unità immobiliare e passando ad esaminare la doglianza sulla delibera che escludeva il diritto di uno degli attori all'utilizzo del parcheggio di autovetture nel cortile condominiale.
Per il giudice, la delibera in questione risulta illegittima, in quanto la decisione sopraindicata è stata assunta nell'ambito della discussione sul punto dell'odg avente ad oggetto "varie ed eventuali".

Diritto ad una partecipazione informata
Dando ragione alla parte attrice, il giudice ligure ha osservato che per uniforme e consolidata giurisprudenza di legittimità "in tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, ai fini della validità dell'ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia all'opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti" (cfr. Cass. n. 21449/2010).

Odg: "varie ed eventuali" a scopo informativo
Invero, osserva ancora il tribunale, la decisione relativa al punto dell'Odg "varie ed eventuali" non può preludere ad alcuna decisione vera e propria, ma solo riguardare comunicazioni a scopo di informazione, suggerimenti e proposte per future assemblee, e non certamente alcuna decisione, come quella assunta nel caso di specie, che incida sui diritti dei condomini sulle cose comuni, senza che gli stessi siano preavvertiti con uno specifico argomento posto all'ordine del giorno che consenta loro di valutare se partecipare o meno all'assemblea per far valere le proprie eventuali ragioni.
Inoltre, a prescindere da tale rilievo, già di per sé dirimente ai fini della decisione, la delibera si appalesa altresì illegittima, conclude il tribunale genovese accogliendo il ricorso, nella parte in cui decide di privare un condomino della possibilità di fruire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1102 c.c. di un bene pacificamente comune quale il cortile.

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