Civile

Scatta la multa anche per chi usa il cellulare da fermo al semaforo

Sarebbe irragionevole usare il telefono al momento di impegnare un incrocio in attesa del passaggio delle vetture con precedenza e con l'obbligo di sgomberare l'area il prima possibile

di Domenico Carola

I giudici della seconda sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23331 del 23 ottobre 2020 hanno chiarito che permane il divieto di fare uso di apparecchi radiotelefonici anche durante l'interruzione di marcia del veicolo dovuta a esigenze della circolazione.

Il caso
Un automobilista proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale gli era stata irrogata una sanzione a seguito della contestazione della violazione per aver fatto uso durante la guida del telefono cellulare senza auricolare o apparato vivavoce e per aver proseguito la marcia nonostante il semaforo rosso. Il giudice onorario accoglieva il ricorso per la violazione relativa all'attraversamento dell'incrocio con semaforo rosso, mentre confermava l'ordinanza ingiunzione per la violazione relativa all'uso del telefono durante la guida. L'automobilista proponeva appello avverso la suddetta sentenza ed il Tribunale di Torino rigettava l'impugnazione ritenendolo infondato nella parte di cui alla pretesa di versamento della sanzione in favore dell'ente consortile dell'Unione dei comuni e non in favore del comune di San Mauro Torinese dov'era avvenuta la violazione. Proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di diversi motivi.

La decisione
Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo la sentenza impugnata correttamente motivata nella parte in cui afferma che il verbale fa piena prova fino a querela di falso circa il fatto che la vettura era in movimento e la censura del ricorrente non si confronta con tale affermazione. In ogni caso, il Collegio precisa che la normativa vigente dispone che per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione e, in questi casi, permane il divieto di fare uso di apparecchi radiotelefonici. Ciò in quanto, si legge nell'ordinanza, sarebbe del tutto irragionevole immaginare che, in casi come quello in esame, il conducente, al momento di impegnare un incrocio in attesa del passaggio delle vetture con precedenza e con l'obbligo di sgomberare l'area il prima possibile, possa tranquillamente utilizzare un apparecchio radiomobile proprio nel momento di maggior pericolo, e ciò per il solo fatto che il veicolo si è momentaneamente arrestato. Come noto la disciplina vieta al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e di polizia. Viene, invece, consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani. Il Collegio sottolinea anche come la ratio del divieto di cui alla norma summenzionata risieda nell'impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento. Scatta dunque la sanzione nei confronti del conducente che utilizza lo smartphone, senza auricolari o vivavoce, nonostante sia fermo al semaforo.

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