Responsabilità

Fondo di garanzia vittime della strada, risarcimenti senza l'obbligo di denuncia contro ignoti

Francesco Machina Grifeo

Nessun obbligo per la vittima di un sinistro stradale, da parte di un veicolo non identificato, a sporgere denuncia contro ignoti. E dunque nessun «automatismo tra mancata presentazione della denuncia di sinistro, e assenza di prova circa il fatto che il sinistro fu cagionato da veicolo non identificato». Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 18097 del 31 agosto scorso circostanziando meglio un indirizzo già presente nella giurisprudenza di legittimità.

Dopo il rigetto da parte del giudice di pace e del Tribunale di Nola, un motociclista ha così visto finalmente accolta la propria domanda risarcitoria nei confronti di Generali quale impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada. Il ricorrente aveva infatti lamentato di essere stato tamponato e di essere rovinato al suolo senza però riuscire ad identificare la targa del mezzo ma soltanto la marca ed il modello. Per negare il risarcimento, l'assicurazione aveva opposto la mancata denuncia contro ignoti e il non aver dichiarato al momento del referto di essere stato investito da un conducente poi datosi alla fuga.

Proposto nuovamente ricorso, la Cassazione ha chiarito che «la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio». Infatti, prosegue la Corte, «a differenza di quanto affermato dalla controricorrente l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato». «Sicché, argomenta la Sezione, il giudice di merito potrà tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra la presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda».

«Erra, dunque - conclude la Corte -, la sentenza impugnata laddove reputa indispensabile la denuncia del danneggiato (o la menzione della mancata identificazione del veicolo danneggiante, in occasione della redazione del referto sulle lesioni subite), giacché, cosi pronunciandosi, il giudice di merito, in sostanza, introduce il dato della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la tempestiva denuncia) quale elemento necessario a integrate il requisito della "impossibilità incolpevole" della identificazione la cui mancanza comporterebbe il rigetto della pretesa».

Corte di cassazione - Ordinanza 31 agosto 2020 n. 18097

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