Amministrativo

Appalti, Ati affidabile anche dopo la lieve rettifica delle quote

di Francesco Clemente


Il divieto di modificare le quote di partecipazione imposto dal Codice appalti ai raggruppamenti temporanei di imprese è perentorio, ma una modesta rettifica per «errore materiale» va ammessa poiché non ne pregiudica l'affidabilità. L'ha chiarito il Tar di Perugia - sentenza 357/2016, Prima sezione, 26 aprile - bocciando il ricorso di un'impresa di costruzioni che contestava a un Comune di aver aggiudicato un appalto per il recupero di un mercato cittadino violando il principio di immodificabilità delle offerte stabilito dal Codice appalti per “raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti” (art. 37, Dlgs 163/2006). Accedendo agli atti, la ricorrente aveva appreso che all'ati aggiudicataria era stato concesso un illegittimo riparto in corso di gara delle quote di partecipazione: ciò avrebbe consentito all'impresa mandante di sanare la quota di qualificazione sui lavori di gara in modo da rispettare la richiesta corrispondenza con la percentuale di partecipazione dichiarata al momento della partecipazione (rettifica da 35% a 30%). Per la Pa, invece, il soccorso istruttorio aveva corretto solo un «errore materiale» che non incideva sul contenuto dell'offerta, posto che in ogni caso ciò che conta per la partecipazione o l'esclusione è la prova del possesso dei requisiti di qualificazione e non anche l'indicazione delle rispettive quote al momento dell'offerta.


I giudici hanno aderito all'interpretazione letterale del Codice appalti data dal Consiglio di Stato (sentenza 1293/2015) che fa rientrare nel citato divieto di modifica societaria soltanto casi di «subentro od ingresso di nuova compagine imprenditoriale», in linea cioè con l'«esigenza di contemperamento tra il principio del libero accesso alle gare (in specie da parte di una pluralità di operatori economici anche di ridotte dimensioni) ed il principio di necessaria affidabilità dei soggetti stessi». In questo caso, accertato che l'aggiudicataria aveva i requisiti di partecipazione richiesti dal Regolamento di esecuzione (comma 2, art. 61 e comma 2, art. 92, Dpr 207/2010), il Tar ha affermato che «la modesta rettifica delle percentuali di partecipazione al raggruppamento detenute dalla mandante e dalla mandataria non pone in discussione l'affidabilità del raggruppamento aggiudicatario».
Una «lieve» “sanatoria” è poi ammissibile soprattutto se la divisione delle quote riguarda un'ati orizzontale dove ogni azienda, oltre a realizzare i lavori della stessa categoria di qualificazione, risponde alla Pa «solidalmente ed illimitatamente…dell'esecuzione dell'intera opera…e la distribuzione del lavoro per ciascuna impresa non rileva all'esterno», quindi con una composizione in cui la divisione delle partecipazioni «può essere la più varia».


Si è poi sottolineato che quando, come in questo caso, l'ati ha dimostrato il possesso dei requisiti e la contraddittorietà è un errore materiale riconoscibile dall'incrocio degli atti - «quasi errore di calcolo» rettificabile anche in base al Codice civile (art. 1430) - non è contestabile nemmeno la violazione della par condicio se non vi è stata la modifica dell'offerta economica o tecnica o «integrazione documentale delle medesime, tale da colmare in itinere un'iniziale e sostanziale inadeguatezza, in pregiudizio degli altri concorrenti».

Tar di Perugia - sentenza 357/2016, Prima sezione, 26 aprile

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