Penale

La prova dell'origine del prodotto non certificato grava su chi lo commercializza

di Paola Rossi

Per chi vende prodotti, privi della certificazione sulla provenienza degli ingredienti, ma confezionati in modo tale da farne presumere l'origine italiana scatta il reato di "vendita di prodotti industriali con segni mendaci" - previsto dall'articolo 517 del Codice penale - se non fornisce la prova del reale luogo di acquisto delle materie prime o dei preparati utilizzati. Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 9357 depositata ieri ha respinto il ricorso di un cittadino italiano presidente di una società che produceva per il mercato canadese dei wine kit per la preparazione di bevande "fai da te" a base di mosto.

La prova - La vicenda giudiziaria nasce proprio dalla mancata prova di quale fosse la provenienza dell'elemento base della bevanda: il mosto. La difesa del ricorrente ha puntato a sottolineare che la Camera di commercio italiana in Quebec prevede un dossier ad hoc per la commercializzazione di vini ed alcolici e nulla prescrive riguardo al mosto. Da cui pretendeva di invertire l'onere della prova: sarebbe stata cioè l'accusa a dover provare la reale origine del mosto.

La vicenda - Ma l'illecita commercializzazione, sanzionata penalmente, sta nel fatto che la confenzione riportava i nomi di pregiati vini italiani Dop oltre alle effigi del tricolore e del Colosseo, ciò che è sufficiente a indurre in errore il consumatore facendogli credere di acquistare un prodotto fondamentalmente di provenienza italiana. Il fatto che il 15% del mosto fosse prodotto direttamente da una società canadese interamente posseduta da quella di cui l'imputato era presidente lascia non provata l'origine della materia prima impiegata per il restante 85 per cento. L'imputato, come detto, riteneva di non essere responsabile per non aver violato gli obblighi certificativi vigenti in Canada anche in base al dossier a cura della Camera di commercio italiana. Ciò non ha alcuna rilevanza col fatto che i segni distintivi del prodotto inducevano indiscutibilmente la convinzione della loro origine italiana: ed è questa la condotta sanzionata penalmente ai sensi dell'articolo 4, comma 49 della legge 350/2003. Non è però preclusa la possibilità di provare la genuina origine del bene commercializzato . Prova anche facile da fornire, afferma la Cassazione.

Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 9 marzo 2020 n. 9357

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