Comunitario e Internazionale

La discarica va assicurata per i costi post chiusura

di Paola Ficco

Una discarica in funzione alla data di recepimento della direttiva 1999/31/Ce sulle discariche (27 marzo 2003) è soggetta ai relativi obblighi. Tra questi, assicurare la gestione successiva alla chiusura (definita post mortem) che la nuova norma ha prorogato da 10 a 30 anni a prescindere dalla data nella quale i rifiuti sono stati “abbancati”. Né va prevista alcuna misura per «contenere l'effetto finanziario della proroga» sul detentore dei rifiuti. Il principio di diritto, contenuto nella sentenza 14 maggio 2020 (C-15/19) della Corte di giustizia Ue, risponde alla domanda pregiudiziale della Corte di cassazione italiana (Ordinanza 32743/2018) e chiude il lungo contenzioso civile tra Ama Roma e il consorzio Co.La.Ri., gestore della discarica di Malagrotta (chiusa il 1° ottobre 2013).

Ama Roma, infatti, riteneva che spettassero a Co.La.Ri. gli oneri da questo sostenuti per la gestione post mortem del sito per almeno 30 anni (come stabilito dal decreto legislativo 36/2003, attuativo della Direttiva) e non più per 10 come previsto da un precedente contratto che impegnava i contraenti. A favore del gestore già interveniva un lodo arbitrale, poi impugnato da Ama Roma dinanzi alla Corte d' appello della capitale che, però, la riconosceva debitrice in favore di Co.La.Ri. della somma di 76.391.533,29 euro per rimborso dei maggiori oneri per la proroga di 20 anni del post mortem (sentenza 2668/2014). Ama Roma ricorreva in Cassazione, che ha interrogato i giudici di Lussemburgo per sapere se gli articoli 15 e 17 del Dlgs 36/2003 non contrastino con gli articoli 10 e 14, della direttiva, poiché all'epoca della loro entrata in vigore la discarica era esistente.

La Cassazione ha chiesto se l'interpretazione della Corte d' appello è conforme alle norme Ue quando «riconduce all'applicazione retroattiva degli articoli 15 e 17, DLgs 36/2003», così assoggettando «incondizionatamente» le discariche preesistenti al prolungamento a 30 anni della gestione post-operativa; «Fa gravare sul detentore, a dispetto degli accordi negoziali, anche da un punto di vista tariffario, l'attività di smaltimento»; comprende anche i rifiuti conferiti prima dell'entrata in vigore del Dlgs 36/2003.

I giudici di Lussemburgo ricordano che Malagrotta «era in funzione» alla data di entrata in vigore del Dlgs 36/2003 e che «l'importo che Co.La.Ri. è legittimato ad esigere da parte dell' Ama» va determinato valutando «tutti gli elementi pertinenti relativi» a quantità e tipologia di rifiuti presenti in discarica per il periodo post mortem e «dei costi già sostenuti dal detentore» e di quelli stimati per i servizi del gestore (punti 60, 61 e 62). L'importo deve coprire esclusivamente l'aumento dei costi di gestione connesso alla proroga di 20 anni. Il che va verificato dal giudice del rinvio.

Corte di giustizia dell'Unione europea – Sezione II – Sentenza 14 maggio 2020 Causa C-15/19

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