Civile

Bad practice bancaria, il Tribunale di Napoli interviene sul piano di ammortamento alla francese

La sentenza in esame (Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4102/2020) si pone nel solco di un ormai diffuso orientamento giurisprudenziale, sanzionando la locupletazione perpetrata da una società finanziatrice, nell'ambito di un rapporto di leasing, attraverso l'imposizione (in via unilaterale) di un piano di ammortamento c.d. alla francese

di Giorgiana Grazioli *

Per la prima volta in Italia, è stata accertata la presenza della capitalizzazione composta degli interessi nei contratti di leasing. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 4102/2020, avendo accertato che il regime composto non era stato convenuto tra le parti, ha disposto il ricalcolo dell'intero rapporto in regime semplice, con conseguente rideterminazione sia del canone di leasing che del prezzo di riscatto finale in termini più vantaggiosi per l'utilizzatore.

La sentenza in esame si pone nel solco di un ormai diffuso orientamento giurisprudenziale, sanzionando la locupletazione perpetrata da una società finanziatrice, nell'ambito di un rapporto di leasing, attraverso l'imposizione (in via unilaterale) di un piano di ammortamento c.d. alla francese.

Ed infatti, secondo il Giudice Partenopeo: "come accertato dal CTU, confermando sul punto quanto dedotto dalla parte attrice, il piano d'ammortamento del finanziamento concesso all'utilizzatrice, e quindi l'importo del canone di locazione finanziaria, è stato determinato dalla banca applicando il regime finanziario composto degli interessi, non pattuito tra le parti. Ciò significa che il piano d'ammortamento va rideterminato applicando la capitalizzazione semplice degli interessi, conformemente a quanto pattuito in contratto;"

In forza del ricalcolo del piano, ordinato dal Tribunale, l'utilizzatore ha ottenuto un risparmio di circa 60.000 euro a valere sul costo complessivo del finanziamento.

La sentenza interviene a sostegno di un lungo elenco di precedenti arresti intervenuti con riferimento al contenzioso in materia di mutuo.

Accade con frequenza, infatti, che la genericità del disposto contrattuale, renda possibile un meccanismo occulto di capitalizzazione di interessi di mora su interessi corrispettivi, che, comunque, non risulta espressamente accettato dal mutuatario.

Nel piano di ammortamento del mutuo con il piano di ammortamento alla francese, ad ogni scadenza, gli interessi maturati vengono, di fatto, dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata. In tal modo, quindi, gli stessi interessi continuano a partecipare al computo degli interessi successivi proprio perché sono stati capitalizzati.

Questa capitalizzazione composta integra un anatocismo, vietato dall'art. 1283 cc e non legittimato neanche dalla delib. Cicr 9/2/2000, che si riferisce solo agli interessi moratori; pertanto, l'effetto di tale anatocismo va espunto dal piano di ammortamento.

A conferma di tale interpretazione, si richiama la sentenza del Tribunale di Massa n. 797, del 13 Novembre 2018, che ha, chiaramente, rilavato che, secondo consolidato orientamento della letteratura scientifica in materia, il principio secondo cui l'anatocismo (o, quanto meno, l'effetto dell'incremento esponenziale degli interessi nel quale si sostanzia, sotto il profilo finanziario, tale termine giuridico) deriva dall'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta, in virtù della proprietà di scindibilità che caratterizza le leggi che regolano siffatto regime.

L'interesse viene detto "composto" quando, invece di essere pagato o riscosso, è aggiunto al capitale iniziale che lo ha prodotto

Secondo quanto esposto da tale sentenza "L'anatocismo è un concetto prettamente giuridico, in quanto tale non riconducibile al lessico della scienza matematica, che invece conosce, come appena evidenziato, il regime finanziario dell'interesse composto, che, per quanto appena chiarito, può realizzarsi anche con l'operazione che l'art. 1283 c.c. qualifica come anatocismo, vale a dire con la produzione di interessi su interessi. Più precisamente, l'anatocismo consiste in un possibile effetto del regime finanziario dell'interesse composto, essendo, in buona sostanza, la regola del mutamento degli interessi in capitale, vale a dire della trasformazione della natura degli importi nel corso del tempo che permette la capitalizzazione degli interessi, di modo che essi generino, a loro volta, nuovi introiti sempre sotto forma di interessi. In base al regime finanziario di capitalizzazione composta, l'interesse che matura su una somma capitale evolve secondo una regola di dipendenza esponenziale dalla variabile temporale e ciò in virtù del fatto che gli interessi, nell'istante stesso in cui maturano, fruttano altri interessi che si cumulano nel capitale, generando a loro volta interessi ulteriori. Una situazione di tal genere è in palese contrasto con la disciplina imperativa posta dall'art. 1283 c.c.

La criticità della ravvisabilità, sotto il profilo giuridico, del fenomeno anatocistico implicato da siffatto meccanismo sta nel fatto che la soluzione consistente nel pagare, alla scadenza di ciascuna rata, tutti gli interessi maturati sul capitale in essere, pur configurandosi nella sostanza in contrasto con il criterio di proporzionalità ex art. 821 c.c., non determina, almeno formalmente, produzione di interessi su interessi scaduti (ciò che, ai sensi del tenore testuale dell'art. 1283 c.c., integra anatocismo), pur comportando comunque i medesimi effetti economici di tale ultima operazione. In realtà, attraverso tale meccanismo, già nel momento genetico del vincolo negoziale (quindi già all'atto della stipulazione del contratto) vengono pattuite due obbligazioni a carico dell'accipiens, quella relativa al debito principale per sorte capitale e quella, accessoria, inerente al monte interessi, che in ragione dell'adozione del regime di capitalizzazione composta, risulta già comprendere gli effetti anatocistici, consistenti nella maggiorazione apportata al valore della rata rispetto a quello che essa avrebbe avuto in base al monte interessi che si sarebbe presentato applicando il regime semplice".

Ebbene, alla luce della richiamata giurisprudenza, sia che l'ammortamento alla francese sia espressamente pattuito, sia che sia, semplicemente, accettato prendendo visione del piano di ammortamento allegato al contratto, in egual modo deve ritenersi sussistente una violazione della norma di cui all'art 1283 cc e del principio di proporzionalità di cui all'art 821 c.c. (in presenza di applicazione composta degli interessi).

In particolare, secondo la citata giurisprudenza, "in matematica finanziaria il regime composto ricomprende due diverse modalità operative attraverso le quali esso può in concreto realizzarsi: la prima in base alla quale gli interessi vengono capitalizzati ed, in quanto tali, assoggettati al medesimo trattamento del capitale, producendo quindi, a loro volta, ulteriori interessi, pagati congiuntamente alla scadenza del capitale (cd. finanziamento tipo zero coupon bond); la seconda, per l'appunto solitamente adottata nei finanziamenti a rimborso graduale, attraverso la quale il regime composto viene utilizzato, fin dalla fase genetica del vincolo obbligatorio, per determinare la rata (costante) di rimborso in modo che il pagamento periodico degli interessi venga realizzato, sia pure in forma semplice, su tutto il capitale (oggetto di restituzione frazionata nel tempo), a prescindere dalla scadenza dell'obbligazione restitutoria di quest'ultimo (o delle singole frazioni di capitale che compongono le rate del piano), senza che ciò comporti formalmente produzione di interessi su interessi. In realtà, considerato che trattasi di disciplina imperativa, in quanto tale cogente ed inderogabile (la deroga al disposto di cui all'art. 1283 c.c. consentita all'autonomia negoziale in base al precitato art. 3 della Delibera C.I.C.R. 09.02.2000 e, più recentemente, all'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016, convertito in L. n. 49/2016, si riferisce infatti soltanto agli interessi moratori, non già a quelli corrispettivi), deve ritenersi che il divieto di anatocismo non attenga esclusivamente all'accordo preventivo che preveda direttamente la produzione di interessi su interessi, ma altresì a quelli - anch'essi in ipotesi riconducibili al momento genetico contratto (e quindi integranti una convenzione, ai sensi dell'art. 1283 c.c.) - che producano comunque, sotto il profilo economico, il medesimo effetto della produzione di interessi su interessi".

Secondo questa esatta interpretazione, dunque, l'accordo tra le parti, a monte, che ha reso possibile l'utilizzo di un piano con capitalizzazione composta degli interessi, risulta concluso in violazione alle norme imperative, in quanto introduce degli effetti non voluti dal nostro ordinamento.

I principi contabili sin qui enunciati, costituiscono, ormai, patrimonio consolidato della più accreditata letteratura di matematica finanziaria (vedasi gli studi del prof. Antonio Annibali, ordinario di Matematica Finanziaria e Attuario presso la Facoltà di Economia dell'Università "La Sapienza" di Roma e del gruppo di docenti di Matematica Finanziarie ed Attuariale 28 dallo stesso coordinati della stessa Università - Dipartimento di Metodi e Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza e dell'Università dell'Aquila - Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell'Informazione e di Economia, i cui risultati sono stati condensati in due pubblicazioni, "Anatocismo e ammortamento di mutui "alla francese" in capitalizzazione semplice" e "Anatocismo e ammortamento di mutui "alla francese" – Manuale per le professioni di Magistrato, Dottore Commercialista e Avvocato"; vedasi anche lo studio intitolato "Sull'anatocismo nell'ammortamento francese" del prof. Gennaro Olivieri e della prof.ssa Paola Fersini, rispettivamente docente e ricercatore di Matematica Finanziaria presso l'Università Luiss Guido Carli, pubblicato sul n. 2/2015 della Rivista Banche e Banchieri - Rivista dell'Associazione Nazionale Banche Private; quelli del prof. Arcangelo Marrone e della prof.ssa Lara Oliva, docenti di Economia aziendale all'Università LUM J. Monnet, in "Algoritmi e formule di calcolo dell'interesse nel mercato legale", quello dell'Ing. Das Warhe nel libro "Anatocismo nei mutui, le formule segrete"; vedasi anche gli studi di statistica del dott. Graziano Aretusi, Statistico, nel libro "Mutui e anatocismo – Aspetti matematici e tecnici" e quelli del dott. Luigi Spagnolo, esperto di tecnica bancaria, in "L'anatocismo mascherato").

Il gruppo di studio coordinato dal prof. Antonio Annibali, in particolare, partendo da un piano di ammortamento "alla francese" in capitalizzazione composta, ha affrontato il problema della quantificazione ed eliminazione degli addebiti correlati all'anatocismo, tramite la costruzione di un analogo piano di ammortamento in capitalizzazione semplice.

Sul punto, si è espressa copiosa la giurisprudenza secondo la quale, quando i frutti civili sono gli interessi dei capitali, l'art. 821, comma 3, c.c. sancisce che l'obbligazione che assume ad oggetto gli interessi su somme di denaro matura giorno per giorno (regime semplice) e non giorno su giorno (regime composto): questa interpretazione letterale della norma ex art. 12 delle preleggi del codice civile è stata confermata, con un orientamento consolidato, dalle sentenze della cassazione civile del 27/01/1964 n. 191, della cassazione civile del 25/10/1972 n. 3224, della cassazione civile del 23/11/1974 n. 3797, orientamento ribadito recentemente dalla sentenza di cassazione civile sez. tributaria del 07/10/2011 n. 20600.

Con un nuovo arresto, sul punto, si è espresso anche il Tribunale di Massa del 04/02/2020 n. 90 che richiamando gli arresti di cassazione suindicati ha specificato che dette sentenze sono in "difetto di dissenso di sorta nella giurisprudenza di merito, nell'ambito della quale si segnalano, tra le altre, trib. roma, 30.11.1966, in rass. giur. en. elettr. 1967, 59; trib. milano, 10.7.1969, in rass. giur. en. elettr., 1969, 864; app. roma, 29.1.1970, in rass. giur. en. elettr., 1970, 401; trib. roma, 19.10.1971, in rass. giur. en. elettr.,1972, 260; app. milano, 28.4.1972, in rass. giur. en. elettr. 1972, 360; app. roma, 20.6.1974, in rass. giur. en. elettr., 1974, 803". conseguentemente, l'art. 821, comma 3, c.c. dispone in via generale il divieto di applicazione del regime composto e, quindi, prevede implicitamente il divieto di anatocismo di tipo "genetico" perché impone il regime semplice senza che vi sia la presenza di un interesse corrispettivo giuridicamente definibile come "scaduto" ex art. 1283 c.c.".

Ebbene, alla stregua di tali arresti, anche qualora vi fosse un'effettiva consapevolezza da parte del mutuatario/utilizzatore (e quindi volontà in capo allo stesso) in ordine all'utilizzo di tale regime finanziario (ed agli effetti che ne derivano con riguardo alla quantificazione della complessiva obbligazione restitutoria, comprensiva dei relativi interessi), in ragione dell'esplicito riferimento a detto regime contenuto in contratto, in siffatta ipotesi giova precisare che ( qualora sia consentito di escludere qualsivoglia asimmetria informativa tra i contraenti ed ogni possibile limite conoscitivo o equivoco di sorta in capo al mutuatario/utilizzatore in ordine all'effettiva portata economica e giuridica del vincolo negoziale - in particolare, con specifico riferimento all'incremento esponenziale degli interessi, in misura superiore rispetto a quella che sarebbe rinveniente dall'applicazione della capitalizzazione semplice) dovrebbe, allora, coerentemente concludersi che, attraverso l'adozione dello stesso regime composto e la correlata previsione del calcolo degli interessi sul debito che residua ad ogni scadenza, verrebbe realizzata una sostanziale elusione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 t.u.b., risolvendosi, in tal caso, la stipulazione del contratto, in una violazione indiretta della stessa disciplina imperativa, compiuta con una pattuizione negoziale.

In tema di illegittimità dell'ammortamento alla francese, si segnala una recente pronuncia della suprema corte, la n. 23611 del 23/9/2019 secondo la quale: "nei casi in cui un contratto sia compiuto in violazione di norme imperative (art. 1418 comma 1 c.c.), occorre comunque verificare se il rimedio generale della nullità (con il bagaglio disciplinare assegnatole in via generale e comune dalla normativa di legge) risulti effettivamente coerente con la specifica finalità che la norma imperativa intende effettivamente perseguire. solo in caso di risposta affermativa a tale domanda, il contratto posto in essere in violazione della norma imperativa sarà da considerare nullo (c.d. nullità virtuale")."

In base a tale sentenza deve ritenersi almeno prescrivibile il regime di capitalizzazione semplice in luogo della capitalizzazione composta.

La sentenza del Tribunale di Napoli rappresenta, dunque, un'importante presa di posizione, che soccorre l'azione nomofilattica, promossa già da altri fori, volta a censurare questa bad practice adottata dagli Istituti di Credito.

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*Ufficio stampa - AS Finanza&Consumo

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