Rassegne di Giurisprudenza

Giurisdizione ordinaria per i danni da incuria delle acque pubbliche

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Acque pubbliche - Danni da omessa cura o manutenzione di corso d'acqua pubblico - Competenza del tribunale regionale delle acque – Esclusione – Competenza - Fondamento.
Il tribunale specializzato è competente quando ricorre un'attività dell'ente amministrativo che si concreta nella progettazione, nella costruzione, nel funzionamento e nella manutenzione di un'opera idraulica o comunque nelle scelte che la pubblica amministrazione adotta per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Sussiste invece la competenza del giudice ordinario per i danni derivati da incuria, come nella specie, in occasione dell'esondazione di un fiume in cattivo stato di manutenzione a seguito delle abbondanti piogge verificatesi nella notte.
Corte di Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza 27 novembre 2020, n. 27207


Acque pubbliche - Tribunali regionali delle acque - Domanda risarcitoria per omessa cura o manutenzione di corso d'acqua pubblico - Dipendenza diretta del danno dalla manutenzione dell'opera idraulica - Competenza del tribunale regionale delle acque - Sussistenza - Fondamento.
Nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti dallo straripamento di un corso d'acqua pubblico per omessa cura o manutenzione dello stesso, ex art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.
Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 20 giugno 2019, n. 16636

Acque pubbliche - Tribunali delle acque pubbliche - Controversie - Danni - Riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato - Criteri - Fattispecie in tema di danni derivanti inefficienza acque piovane
In merito alle controversie aventi ad oggetto la domanda risarcitoria per danni derivanti in modo esclusivo da atti delle pa è competente il tribunale regionale delle acque ai sensi dell' art. a40, r.d. n. 1775 del 1933 mentre sono devoluti alla competenza del giudice ordinario i giudizi per i danni derivanti da comportamenti della PA , che si siano sostanziati in una mera inazione o in incuria. (La suprema corte ha ritenuto compente il G.O per i danni alle coltivazioni di fondi rustici causati dalla inadeguatezza - inesistenza - inefficienza del sistema delle acque piovane, materia che non rientrerebbe nella competenza dei T.R.A.P..)
Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 5 novembre 2015, n. 22602

Acque pubbliche - Tribunali regionali delle acque - Causa risarcitoria - Riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato - Criteri - Fattispecie in tema di danni derivanti da fessurazione di un acquedotto.
Il tribunale regionale delle acque è competente - ai sensi dell'art. 140, lett. e), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 - in merito alle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti esclusivamente da atti della P.A., e, dunque, da scelte di governo delle acque e del territorio, mentre sono devoluti alla competenza del giudice ordinario i giudizi per i danni derivanti da comportamenti, della medesima, che si siano sostanziati in una mera inazione o in incuria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la competenza del tribunale regionale delle acque per la domanda risarcitoria, proposta nei confronti dell'ente gestore di un acquedotto, relativa ai danni originati da fessurazioni delle tubazioni in ghisa - e, dunque, inidonee a reggere, oltre un certo periodo, il peso sovrastante - ravvisando, invece, le condizioni per addebitare all'ente, al pari di un soggetto privato, la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per le opere idrauliche eseguite dallo stesso e ad esso appartenenti).
Corte di Cassazione, Sezione III Civile Sentenza 18 maggio 2015, n. 10128