Rassegne di Giurisprudenza

Restitutio in integrum in caso di sospensione cautelare obbligatoria del dipendente pubblico

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Pubblico impiego - Sospensione cautelare obbligatoria -- Condanna per peculato - Art. 4, legge n. 97 del 2001 - Restitutio in integrum - Condizioni.
In caso di sospensione cautelare obbligatoria è escluso, in linea generale, per il dipendente pubblico sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare, il diritto alla restitutio in integrum, poiché la perdita della retribuzione si riconnette a un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale. Ma l'art. 4 Legge n. 97 del 2001 ha aggiunto un'ipotesi di sospensione di carattere speciale e obbligatoria, come quella conseguente all'adozione di misure custodiali penali, non accompagnata, tuttavia, dalla impossibilità oggettiva ed assoluta del lavoratore a rendere la prestazione, come accade in ipotesi di sottoposizione a misura restrittiva della libertà personale. In tale evenienza devono applicarsi i principi enunciati per la sospensione facoltativa con la conseguenza che qualora il procedimento disciplinare non venga attivato o la sanzione inflitta sia di minor gravità è dovuta al dipendente la restitutio in integrum per il periodo di sospensione cautelare non legittimato dalla sanzione irrogata e sussiste l'onere della amministrazione di dare avvio al procedimento disciplinare, anche in ipotesi di cessazione medio tempore del rapporto di lavoro. (Fattispecie relativa a dipendente pubblico sottoposto a sospensione cautelare per condanna penale in primo grado per peculato, reato previsto all'art. 4 della legge n. 97 del 2001)
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 18 febbraio 2021 n. 4411

Pubblico impiego - Sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa - Diritto del dipendente alla restitutio in integrum.
Il diritto del dipendente pubblico alla "restitutio in integrum" non può riguardare i periodi di sospensione obbligatoria disposta a seguito di custodia cautelare, perché in tal caso la perdita della retribuzione si riconnette ad un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente e non, invece, ad un comportamento volontario ed unilateralmente assunto dal datore di lavoro pubblico, come nell'ipotesi di sospensione facoltativa in pendenza del procedimento penale. Ciò in conseguenza dell'applicazione del principio generale secondo il quale, in assenza di una specifica disciplina più favorevole, quando il prestatore non adempia all'obbligazione principale della prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico dell'adempimento dell'obbligazione retributiva, come per ogni caso di assenza ingiustificata (o non validamente giustificata) dal lavoro.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 18 maggio 2020 n. 9095

Impiego pubblico - Sospensione obbligatoria - Sospensione facoltativa - Restitutio in integrum - Spettanza.
Il dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ha diritto alla "restitutio in integrum" che, invece, non compete in caso di sospensione obbligatoria conseguente a provvedimento restrittivo della libertà personale, né le dimissioni del dipendente, in pendenza di sospensione facoltativa dal servizio, sono idonee a cristallizzare gli effetti della disposta sospensione, essendo l'amministrazione comunque tenuta ad attivare o a coltivare il procedimento disciplinare al fine di impedire che la sospensione divenga priva di titolo.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 26 aprile 2018 n. 10137

Rapporto di pubblico impiego - Dipendente dell'agenzia delle entrate - Assoluzione - Diritto alla ricostruzione della posizione giuridico economica - Sospensione cautelare dal servizio - Periodo - Conclusione del procedimento penale.
Il dipendente dell'Agenzia delle entrate assolto in sede penale ha diritto alla ricostruzione della posizione giuridico-economica per il periodo di sospensione cautelare dal servizio decisa in maniera autonoma dall'amministrazione fino alla conclusione del procedimento penale, ma non per quello di detenzione perché in questo caso la sospensione è automatica e obbligatoria dal momento che il lavoratore è nell'impossibilità di adempiere la prestazione.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 10 ottobre 2016 n. 20321