Penale

«Spazzacorrotti» irrilevante sul finanziamento ai partiti

L’equiparazione con le fondazioni non ha effetti di espansione della norma penale

di Giovanni Negri

Una fondazione non può essere equiparata a un partito politico. Non per quanto riguarda il reato di finanziamento illecito. Se è vero che la legge «spazzacorrotti» ha provveduto a un’assimiliazione, questa vale solo per le materie espressamente previste dalla legge stessa, non per altre. Per la Cassazione , quindi, va annullato il sequestro di documenti e pc nell’ambito dell’indagine penale sulla Fondazione Open. Accolto quindi il ricorso di Marco Carrai, imprenditore legato al leader di Italia Viva Matteo Renzi. Di diverso avviso era stato il tribunale del riesame di Firenze, per il quale la Fondazione rappresentava l’articolazione di un partito e che, in questa veste, aveva provveduto a finanziare il partito stesso e alcuni sui parlamentari.

L’errore

Ora la Cassazione, con la sentenza n. 28796 , della Sesta sezione, depositata il 16 ottobre, ha invece ritenuto che, nel caso esaminato, non si è verificata la trasgressione della norme del 1974, l’articolo 7 della legge n. 195, che sanziona il finanziamento illecito ai partiti. I giudici del riesame hanno cioè eluso questo tema centrale sul piano giuridico, che pure la difesa aveva sollevato, valorizzando invece alcuni elementi probatori come la messa a disposizione di bancomat e carte di credito per alcuni parlamentari, traendone la conclusione che la Fondazione Open potesse essere considerata il braccio operativo di una forza politica.

L’equiparazione

La Cassazione ripercorre invece il tema dell’equiparazione tra partiti e fondazioni e lo fa ricordando innanzitutto che la legge n. 13 del 2014 ha proceduto a una prima sommaria assimilazione, quanto a trasparenza , ma è solo con la legge n. 3 del 2019 che è stata introdotta una più marcata parificazione, quanto in particolare a tutta una serie di disposizioni espressamente previste dalla medesima «spazzacorrotti», in adesione tra l’altro, ricorda la Cassazione alle richieste del Greco (il Gruppo europeo di lotta alla corruzione).

Gli effetti

In realtà, però, sottolinea la sentenza, da una parte «l’equiparazione non implica un’identità ontologica» e dall’altra, soprattutto, «ciò ha rilievo agli effetti delle specifiche norme per le quali è stabilita l’equiparazione. Correlativamente, non può dirsi che l’equiparazione abbia un’immediata e automatica ricaduta agli effetti dell’applicazione dell’articolo 7 della legge n. 195 del 1974».

E quanto ai rapporti tra fondazioni e partiti, il giudizio della Cassazione è che non basta una semplice coincidenza di finalità politiche, ma occorre anche «una concreta simbiosi operativa» che faccia ritenere inserita la fondazione nel partito in maniera tale che finanziamenti destinata alla fondazione possano essere consoderati indirizzati anche al partito.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©