Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

Scrutinando le pronunce depositate dalla Suprema Corte nel periodo intercorrente tra il 26 ed il 29 ottobre, si segnalano decisioni interessanti

di Federico Ciaccafava

Scrutinando le pronunce depositate dalla Suprema Corte nel periodo intercorrente tra il 26 e il 29 ottobre, si segnalano in particolare i seguenti arresti.

PROCEDURA CIVILE - I PRINCIPI IN SINTESI

PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE - Cassazione n. 23437

La decisione della Suprema corte n. 23437 conferma l’indirizzo incline ad affermare la nullità della sentenza ove dall’esposizione dei fatti anche processuali, non sia possibile individuare i presupposti della causa e/o quelli della decisione

PROVVEDIMENTI - Cassazione n. 23474

I giudici ribadiscono che dall’inopponibilità nei confronti del fallimento del decreto ingiuntivo non definitivo consegue l’inopponibilità dell’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività . 

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 23736

In relazione alla legittimazione ad agire, la decisione 23736 specifica che l’onere di fornire la prova documentale della stessa, a pena di inammissibilità del ricorso in cassazione, sussiste a fronte dell’avversa esplicita contestazione di controparte .

NOTIFICAZIONI - Cassazione n. 23742

Nel ribadire che la notificazione ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura civile non è legittimamente eseguita soltanto quando vi siano elementi idonei ad evidenziare il verificarsi di un trasferimento del destinatario dell’atto in altro luogo sconosciuto, ossia dell’abbandono definitivo del luogo in cui la notifica deve essere eseguita (abitazione o sede), la Cassazione n. 23742 considera irrilevante, ai fini di una dedotta falsità, distinguere tra irreperibilità o temporanea assenza, anche se prolungata, del destinatario da tale luogo .

DIFENSORI - Cassazione n. 23753

La Suprema corte consolida il principio secondo il quale la procura rilasciata al difensore per il giudizio di cognizione deve ritenersiestesa fino all’attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento del bene oggetto della controversia attraverso l’esecuzione forzata.

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 23760
La decisione in questione - nel confermare un precedente specifico del 2019 - proclama l’”inesistenza” della notificazione dell’atto di appello tentata con insuccesso presso il recapito del difensore di controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, con conseguente insuscettibilità di sanatoria a seguito della costituzione in giudizio dell’appellato o di riattivazione del relativo procedimento.

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PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO

Provvedimenti - Sentenza - Contenuto - Motivazione - Nullità della pronuncia.

(Cpc , articoli 132 , 156 e 360; Disposizioni di attuazione al Cpc, articolo 118)
Con riguardo al contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione ed alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. In sintesi, è pertanto nulla la sentenza ove dall’esposizione dei fatti anche processuali non sia possibile individuare i presupposti della causa e/o quelli della decisione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia oggetto di gravame essendo la stessa del tutto carente nella esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa ed incorrendo in tal modo nella denunciata nullità; tale omissione infatti impedisce totalmente – non risultando richiamati in alcun modo i tratti essenziali della lite, neppure nella parte formalmente dedicata alla motivazione – di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione e di controllare che siano state osservate le forme indispensabili poste dall’ordinamento a garanzia del regolare svolgimento della giurisdizione). ( Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile, ordinanza 15 novembre 2019 n. 29721 ; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 gennaio 2015, n. 920 )

Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 26 ottobre 2020 n. 23437 - Presidente Curzio; Relatore Garri

 

Procedimento di ingiunzione - Giudizio di opposizione - Dichiarazione di fallimento del debitore. (Rd 267/1942, articoli 43 , 52 e 96; Cpc , articoli 641 , 642 , 645 , 653 e 655)

Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell’opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand’anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività. Né può trovare applicazione l’art. 653 cod. proc. civ., norma che si giustifica unicamente nell’ambito di un procedimento monitorio ormai divenuto inefficace; pertanto, all’inopponibilità nei confronti del fallimento del decreto ingiuntivo non definitivo consegue poi l’inopponibilità dell’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività . ( Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione. sezione VI civile, ordinanza 17 ottobre 2017 n. 23679; Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 27 maggio 2014, n. 11811)

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23474 - Presidente Scaldaferri; Relatore Caiazzo

 Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Soggetto non parte del giudizio di merito - Legittimazione ad agire. (Cpc, articolo 110, 111 , 182 e 372)

In tema di impugnazione per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del ricorso, il soggetto che non è stato parte del giudizio di merito deve allegare la propria legitimatio ad causam e fornire la dimostrazione di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa. L’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, pena l’inammissibilità del ricorso, sussiste però a fronte dell’avversa esplicita contestazione del resistente che tale legittimazione ad agire non abbia esplicitamente od implicitamente riconosciuto. ( Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 giugno 2017 n. 15414; Cassazione, sezione civ. I civile, sentenza 2 marzo 2016,n. 4116)

  Cassazione, sezione II civile, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23736 - Presidente Lombardo; Relatore Besso Marcheis

 

Notificazioni - A persona irreperibile - Validità ed efficacia - Condizioni.

(Cpc, articoli 139, 140 ; Disposizione di attuazione del Cpc , articolo 48)

La relata di notifica, effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. fa fede fino a querela di falso degli adempimenti richiesti dalla citata disposizione: deposito presso la casa comunale; affissione di un avviso di detto deposito alla porta dell’abitazione dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; comunicazione al medesimo della notizia del deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento (contenente i dati indicati dall’art. 48 disp. att. cod. proc. civ.). Non rileva il mancato rinvenimento, da parte del notificando, dell’avviso affisso alla porta o l’omessa ricezione dell’avviso raccomandato, trattandosi di circostanze avulse dall’attività dell’ufficiale giudiziario. Il ricorso alle forme di notificazione di cui all’art. 140 cod. proc. civ. presuppone, peraltro, che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali, appunto, la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 cod. proc. civ. La notificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. non è, dunque, legittimamente eseguita soltanto quando vi siano elementi idonei ad evidenziare il verificarsi di un trasferimento del destinatario dell’atto in altro luogo sconosciuto, ossia dell’abbandono definitivo del luogo in cui la notifica deve essere eseguita (abitazione o sede). Resta perciò irrilevante, ai fini della dedotta falsità, distinguere tra irreperibilità o temporanea assenza, anche se prolungata, del destinatario da detto luogo. Compete, peraltro, al giudice del merito, in caso di contestazione ed ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione, compiere l’accertamento sulla effettiva sussistenza delle condizioni dettate dall’art. 140 cod. proc. civ., in base all’esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti. ( Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione I civile, sentenza 16 luglio 2004, n. 13183 ; Cassazione, sezione V civile, sentenza 15 maggio 2003, n. 7549

  Cassazione, Sezione civile II, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23742 - Presidente Lombardo; Relatore Scarpa

 

  Difensori - Procura alle liti - Conferimento al difensore - Portata ed efficacia.

( Cpc, articoli 83 e 87)

La procura rilasciata al difensore per il giudizio di cognizione deve essere intesa come volta al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte vittoriosa dal bene oggetto della controversia, ma anche all’attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l’esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la pronuncia gravata con la quale il giudice adito aveva rigettato l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’atto di precetto, rilevando che, a prescindere dalla imprecisione contenuta nell’indicazione della procura, il difensore dell’intimante risultava comunque munito di mandato alle liti, valendo, ai fini dell’intimazione dell’atto di precetto, quello rilasciato per il giudizio di merito). ( Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 6 marzo 2012, n. 3497; Cassazione, sezione III civile, sentenza 29 settembre 2009, n. 20827 ; Cassazione, sezione civ. III, sentenza 14 dicembre 2007, n. 26296)

  Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23753 -Presidente, De Stefano; Relatore D’Arrigo

   

Impugnazioni - Appello - Notificazione dell’atto di appello presso difensore domiciliatario - Trasferimento dello studio del destinatario. (Cpc, articoli 156 , 170, 330 e 339)
La notificazione di un atto di appello non compiutasi, perché tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente “in rerum natura”, ossia per totale mancanza materiale dell’atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell’atto al destinatario; essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ. a seguito della costituzione in giudizio dell’appellato, né di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell’agevole possibilità di accertare l’ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell’albo degli avvocati. (riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 27 giugno 2019 n. 17336)
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 28 ottobre 2020 n. 23760
-Presidente, De Stefano; Relatore D’Arrigo

 

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