Penale

Mafie atipiche: forza intimidatrice, vincolo di assoggettamento e omertà hanno funzione tipizzante

di Giuseppe Amato

Per poter contestare il reato di associazione di tipo mafioso con riferimento alle cosiddette mafie "non tradizionali" (ossia diverse dalle consorterie, talvolta secolari, già presenti e qualificate da un nomen , insediamenti, articolazioni periferiche e fama criminale: mafia, camorra, 'ndrangheta, Sacra corona unita, ecc.) occorre avere riguardo al disposto nel quale il legislatore definisce, assieme, metodo e finalità dell'associazione mafiosa. A tal riguardo, secondo la Cassazione sentenza n.10255 del 16 marzo scorso, le singole associazioni vanno analizzate nel loro concreto atteggiarsi, dovendosi verificare, in termini di "effettività", se quello specifico sodalizio si sia manifestato in forme tali da avere offerto la dimostrazione di «possedere in concreto» la forza di intimidazione richiesta dalla norma incriminatrice e di essersene poi avvalsa.

In altri termini, forza di intimidazione, vincolo di assoggettamento e omertà assolvono una funzione tipizzante per riconoscere la sussistenza di una associazione di tipo mafioso anche ove si tratti di mafie "atipiche", presenti in un determinato territorio, ma non riconducibili a quelle tradizionali, come del resto si verifica anche in caso di mafie "delocalizzate", ossia di costituzione di una nuova struttura, operante in un'area geografica diversa dal territorio di origine dell'organizzazione "tradizionale" di derivazione (affermazione resa relativamente all'attività criminale del clan Fasciani di Ostia, dove la Corte ha ritenuta corretta la qualificazione "mafiosa" attribuita dai giudici di merito, evidenziando così che anche la città di Roma aveva conosciuto l'esistenza di una presenza "mafiosa", sebbene in modo diverso da altre città del Sud, essendo stato spiegato in modo satisfattivo il vincolo di assoggettamento omertoso e le attività di intimidazione poste in essere dalla consorteria criminale: intensità del vincolo di assoggettamento omertoso, natura e forme di manifestazione degli strumenti intimidatori, specifici settori di intervento, vastità dell'area attinta dalla egemonia del sodalizio, molteplicità dei settori illeciti di interesse, caratura criminale dei soggetti coinvolti, manifestazione esterna del potere decisionale, sudditanza degli interlocutori istituzionali e professionali).

Con riguardo alla stessa associazione criminale, si è in termini affermato che, in fattispecie di mafia "non tradizionale", ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, e il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale. Infatti, nello schema normativo non rientrano solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone; vi rientrano, quindi, anche "piccole mafie" con un basso numero di appartenenti (bastano tre persone), non necessariamente armate (l'essere armati e usare materiale esplodente non è infatti un elemento costitutivo dell'associazione di tipo mafioso, ma realizza solo un'ulteriore modalità di azione che aggrava il sodalizio).
Del resto, la forza prevaricante di un'organizzazione mafiosa ha capacità di penetrazione e di diffusione inversamente proporzionali ai livelli di collegamento che la collettività sulla quale si esercita è in grado di mantenere, per cultura o per qualsiasi altra ragione, con le istituzioni statuali di possibile contrasto, potendo evidentemente la intimidazione passare da mezzi molto forti a mezzi semplici, come minacce di percosse rispetto a soggetti che non siano in grado di contrapporre valide difese; con l'ulteriore conseguenza che non è neppure necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatrice del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova di tale impiego munito della connotazione finalistica richiesta dalla suddetta norma incriminatrice (sezione II, 21 febbraio 2018, Fasciani e altri).

Più in generale, con riferimento alla configurabilità del reato rispetto a una articolazione periferica di un sodalizio mafioso, radicata in un'area territoriale diversa da quella di operatività dell'organizzazione "madre", di recente si è puntualizzato che non è certo sufficiente la mera potenzialità di un pericolo per l'ordine pubblico, apprezzabile anche senza esteriorizzazione del potere di intimidazione. È invece necessario o il concreto esercizio "in proprio" della forza intimidatrice del vincolo associativo, e quindi l'esperimento concreto e autonomo del metodo mafioso, o la «riconoscibilità esterna» del carattere mafioso dell'associazione, per effetto di un «collegamento organico e funzionale» con la casa-madre, come proiezione di quella stessa associazione, diffusamente conosciuta e riconosciuta per la sua forza criminale.

In particolare, il collegamento funzionale non può però essere identificato in qualsiasi forma di relazione con l'associazione di riferimento, ma postula che il legame sia apprezzabile sul piano, appunto, funzionale e quindi dell'esplicazione di attività tipiche di una struttura associativa, derivandone, quale naturale risultato, il carattere della «riconoscibilità esterna» della struttura delocalizzata, ovviamente incompatibile con forme di collegamento che si consumino soltanto al suo interno (nella fattispecie, in cui il reato associativo era stato ravvisato relativamente a una struttura associativa che si riteneva operante nel territorio svizzero di Frauenfeld, quale locale dell'ndrangheta, la Corte ha escluso il reato evidenziando come in sentenza non fosse stato dimostrato né l'estrinsecazione del metodo mafioso, né l'avvalimento in quel territorio di una fama criminale altrove strutturata; in particolare, la Corte ha escluso in concreto alcuna valenza finanche all'elemento costituito dall'assunzione di cariche e gradi propri dell'organizzazione 'ndranghetista, proprio perché nello specifico era mancata la prova dell'esistenza di una vera struttura associativa sussumibile nel paradigma normativo previsto dal Cp) (sezione I, 29 novembre 2019, Albanese e altro).

Cassazione – Sezione II penale – Sentenza 16 marzo 2020 n. 10255

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