Lavoro

Covid e Dad, bonus baby sitter per i legali e congedi per i dipendenti degli studi

Le misure nel Dl 30/2021 (GU n. 62 del 13/3/2021). Previsto un tetto di 100 euro a settimana per il bonus professionisti

di Francesco Machina Grifeo

Nuove misure in soccorso dei genitori, lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno i figli a casa perché impegnati nella didattica a distanza (Dad). Nel decreto legge 30/2021 del 13 marzo scorso (GU n. 62 del 13/3/2021), "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19" che detta nuove norme ancora più restrittive, col passaggio dell'intero territorio nazionale (Sardegna esclusa) alle regole per le zone "arancioni" o "rosse", sono entrati all'ultimo minuto anche una serie di "interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena".

In linea generale, per i casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, si è previsto per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti.Mentre per i lavoratori autonomi (e le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari) vi è la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021. Le misure sono finanziate nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno in corso.

Professionisti e autonomi – Gli iscritti alle gestione separata Inps (oltre personale del comparto sicurezza, difesa, medici, infermieri) e alle Casse previdenziali di settore, subordinatamente alla comunicazione da parte degli enti del numero dei beneficiari, possono dunque richiedere per i figli conviventi minori di anni 14, la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 100 euro alla settimana.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia (articolo

54-bis Dl 50/2017), oppure direttamente al richiedente nel caso di comprovata iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (quest'ultimo è incompatibile col bonus asilo nido).

Il bonus non può essere fruito se l'altro genitore accede ad altre tutele o al congedo (salvo che sia genitore anche di altri figli minori di quattordici anni avuti da altri soggetti che a loro volta non stiano fruendo di alcuna delle misure).

Dipendenti di studio – I genitori di figli minori di sedici anni che siano lavoratori dipendenti possono svolgere, alternativamente all'altro genitore, la prestazione in modalità agile per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, oppure alla durata dell'infezione da Sars Covid-19 del figlio, nonché infine alla durata della quarantena del figlio disposta dall'Asl.

Se i figli hanno una età compresa fra 14 e 16 anni ci si può invece astenere dal lavoro senza però avere diritto alla corresponsione della retribuzione o dell'indennità né alla contribuzione figurativa. Vige però il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

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