Responsabilità

Volo cancellato: indennizzo e risarcimento trovano la competenza di due giudici diversi

I viaggiatori erano stati costretti a prendere un altro vettore per poi proseguire in taxi

di Giampaolo Piagnerelli

Il volo cancellato autorizza i viaggiatori a chiedere l'indennizzo presso il giudice dove l'aereo sarebbe dovuto partire e il risarcimento presso il giudice ove è ubicata l'agenzia che ha provveduto a reperire i biglietti. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 24632/20.

Vicenda. Nel caso concreto una comitiva aveva acquistato 7 biglietti per la tratta Roma-Copenaghen presso una compagnia di viaggi di Città di castello, volo che doveva essere effettuato con la compagnia Easyjet. Il giorno previsto per la partenza, però, la compagnia aerea ha dichiarato l'impossibilità di procedere al decollo. Di qui l'azione legale intentata dai viaggiatori. Questo anche perché - non essendo la tratta servita da un volo diretto - la comitiva ha dovuto acquistare presso altra compagnia aerea i biglietti per Roma-Amburgo, per poi raggiungere in taxi Copenaghen. E' di tutta evidenza come nel caso de quo fossero presenti danni economici e non subiti dai viaggiatori. In particolare questi hanno chiesto la condanna della compagnia sia all'indennizzo previsto dal Regolamento Ce n. 261/2004, sia al risarcimento del danno ulteriore. Il tribunale di Perugia aveva decretato il danno in 20mila euro. La compagnia Easyjet, tuttavia, ha eccepito l'incompetenza del giudice umbro.

Conclusioni. La Cassazione, ritenendo che il giudice o i giudici dovessero essere esclusivamente italiani, visto che il disguido è avvenuto su suolo italiano (ha escluso la competenza dei giudici di Copenaghen meta finale del viaggio e di quelli inglesi perché la compagnia Easyjet è britannica) ha individuato i giudici competenti a decidere nel seguente modo: la quantificazione dell'indennizzo spetta per territorio al giudice di Civitavecchia; la quantificazione del risarcimento, invece, al giudice di Città di Castello.

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