Responsabilità

Educazione fisica, il professore non è responsabile se l'alunno cade mentre salta l'ostacolo

Insegnante "salvo" se ha osservato regolarmente gli alunni durante lo svolgimento dell'esercizio ginnico

di Andrea Alberto Moramarco

La responsabilità per la caduta occorsa allo studente durante l'ora di educazione fisica, mentre svolge l'esercizio di "corsa ad ostacoli", non è imputabile all'insegnante, se questi ha osservato regolarmente gli alunni durante lo svolgimento dell'esercizio ginnico. Si tratta, infatti, di una normale attività inserita nel programma scolastico, che richiede però da parte dello studente la dovuta attenzione, trattandosi pur sempre di attività sportiva. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 67/2020.

La vicenda
La controversia prende le mosse per l'appunto dall'incidente capitato ad una studentessa quindicenne che, durante la lezione di educazione motoria all'interno della palestra della scuola, mentre svolgeva l'esercizio ginnico di "corsa ad ostacoli", cadeva infortunandosi alla caviglia. In seguito, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca veniva citato in giudizio per rispondere di tutti i danni, patrimoniali e non, sofferti dall'alunna per via dell'infortunio, causato secondo la ragazza dalla omessa vigilanza dell'insegnante di educazione fisica.

La decisione
Il Tribunale inquadra preliminarmente la fattispecie nell'ambito della responsabilità da contatto sociale, venendo in rilievo non lesioni provocate da altro studente bensì delle autolesioni. In sostanza, spiega il giudice, «è in discussione una culpa in vigilando dell'insegnante, per il fatto commesso su se stesso dall'allievo, sulla presunzione di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza, vincibile con la prova di aver esercitato la vigilanza e la protezione del minore, mediante l'adozione di tutte le misure necessarie ed adeguate in relazione all'età ed al grado di maturazione dei giovani».
Ciò posto, la domanda risarcitoria è rigettata, in quanto dall'istruttoria è emerso chiaramente che non vi è stata alcuna omissione di sorveglianza da parte del professore di educazione fisica e che l'esercizio ginnico si è svolto in maniera del tutto normale. Difatti, l'insegnante era perfettamente posizionato e seguiva lo svolgimento dell'esercizio da parte degli alunni, mentre gli ostacoli lungo il percorso erano sistemati a debita distanza e senza particolari o inopportune difficoltà. In definitiva, sottolinea il giudice, «l'esercizio ginnico non richiedeva una preparazione atletica particolare, in quanto non esponeva gli atleti ad un rischio superiore a quello normalmente richiesto per la esecuzione di altri esercizi ginnici, indicati nella programmazione scolastica».
Piuttosto, sottolinea ancora il Tribunale, l'eventualità di una caduta anomala durante un esercizio di salto agli ostacoli rientra nell'alea normale dello sport praticato ed è una «conseguenza normale, un rischio che l'atleta decide di accettare allorché sceglie di eseguire l'esercizio ginnico». In altri termini, estendendo la categoria del c.d. rischio sportivo anche allo svolgimento dell'educazione fisica nelle scuole, per il giudice è la studentessa che avrebbe dovuto assumere idonei «accorgimenti volti ad evitare traumi da un'errata caduta».

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