Responsabilità

Trasporto marittimo: sulle operazioni di caricamento e stivaggio della merce risponde il vettore

Le clausole derogatrici (come quella free in, liner out) incidono sulle spese e non sulla responsabilità

di Mario Finocchiaro


In tema di trasporto internazionale marittimo, e alla stregua della disciplina desumibile sia dalla Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, che dall'articolo 422 Cn, le operazioni di caricamento e stivaggio della merce riguardano attività accessorie al trasporto e rientrano nella sfera di rischio, costo e responsabilità del vettore, potendo eventuali clausole derogatrici (quali, nella specie, quella free in, liner out) incidere sulle spese e non sulla responsabilità di quest'ultimo. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza 16 novembre 2020 n. 25864. D'altronde, proseguono i supremi giudici, l'articolo 422 Cn, analogamente all'articolo 1693 Cc, dispone che il vettore è responsabile della perdita o delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonché dei danni per il ritardo, a meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo non è stata, né in tutto né in parte, determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti.

I precedenti giurisprudenziali - Nello stesso senso, richiamata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, per l'affermazione che in tema di trasporto internazionale marittimo, e alla stregua della disciplina desumibile sia dalla Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, che dall'articolo 422 Cn, le operazioni di caricamento e stivaggio della merce riguardano attività accessorie al trasporto e rientrano nella sfera di rischio, costo e responsabilità del vettore, potendo eventuali clausole derogatrici (quali, nella specie, quella free in, liner out) incidere sulle spese, e non sulla responsabilità, di quest'ultimo; ne consegue che quando quelle attività vengano rese da un soggetto qualificabile come suo ausiliario, l'azione risarcitoria esercitabile dal destinatario della merce, per i danni dalla stessa subiti per effetto di negligenza o colpa nel loro svolgimento, è soggetta al termine di prescrizione annuale sancito dall'art. 438 Cn e dall'art. VI, quarto comma, della citata Convenzione, restando, invece, inapplicabile la corrispondente normativa riguardante l'appalto di servizi, Cassazione, sentenza 10 giugno 2015, n. 12087, in Diritto dei trasporti, 2016, p. 237, con nota di Tamburro A., Natura, validità ed effetti delle clausole fio e simili.

La clausola detta F.I.O. ovvero F.I.O.S. - Analogamente, nel contratto di trasporto, la clausola detta F.I.O. (free in and out), ovvero F.I.O.S. (free in and out stowed), in assenza di diverse e più specifiche indicazioni, ha l'esclusivo fine di accollare le spese di carico al caricatore e quelle di sbarco al ricevitore, senza incidere in alcun modo sul regime di responsabilità del vettore, il quale, pertanto, non è esonerato dall'ordinaria diligenza nella custodia e nello stivaggio del carico, Cassazione, sentenza 11 maggio 1995, n. 5158.

Sempre nel senso che la clausola FIO (free in and out) inserita in una polizza di carico, ove non risultino dal titolo più specifiche indicazioni circa il suo significato, ha l'esclusivo contenuto di una "clausola di spese", con la quale, cioè, le parti intendono accollare le spese di caricazione e di sbarco rispettivamente al caricatore e al ricevitore, ma non esenta il vettore dall'obbligo di procedere a quelle operazioni, né lo esonera dall'ordinaria diligenza nella custodia e nello stivaggio del carico, né infine incide sul regime probatorio stabilito dall'art. 422 Cn e dall'art. 4 della Convenzione di Bruxelles sulla polizza di carico del 25 agosto 1924, resa esecutiva in Italia con legge 6 gennaio 1928 n. 1958, Cassazione, sentenza 25 ottobre 1982, n. 5565, in Giust. civ., 1983, I, p. 115, con nota di Grigoli M., Sulla configurazione della prestazione assicurativa come debito di valuta; in Diritto marittimo, 1983, p. 262, con nota di Boi G.M., Corsi e ricorsi sulla qualificazione della natura del credito vantato dall'assicuratore, in via di surroga, nei confronti dell'autore del danno; in Resp. civile e prev., 1983, I, p. 438, con nota di De Marco C., Anche la surrogazione dell'assicuratore al bivio tra credito di valuta e di valore

L'articolo 422 del codice della navigazione - In margine all'art. 422 Cn si è precisato, altresì:
- in tema di trasporto marittimo di cose, la sola circostanza che l'avente diritto alla riconsegna delle merci trasportate provi che le relative condizioni risultano difformi rispetto a quelle rilevate al momento del carico è di per sé sufficiente, sotto il profilo della cd. "colpa commerciale" di cui all'art. 422 Cn, a integrare una presunzione di colpa da parte del vettore marittimo, che risulta conseguentemente gravato dell'onere di individuare la causa del danno e di provare che lo stesso non è imputabile a sua colpa ovvero a colpa dei suoi preposti, Cassazione, sentenza 30 aprile 2010 n. 10600, che ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del vettore marittimo per il danno subito dall'avente diritto alla riconsegna di un carico di combustibile per aviogetti, a causa della non idoneità delle cisterne destinate al trasporto ad assicurare la ottimale conservazione del combustibile stesso;
- in tema di trasporto marittimo di cose, e con riguardo alla responsabilità del vettore per perdite o avarie verificatesi dal momento in cui abbia ricevuto in consegna le merci fino a quello in cui le abbia riconsegnate al destinatario, quest'ultimo, qualora non abbia provveduto a far tempestivamente constatare le dedotte perdite o avarie (all'atto della riconsegna, ovvero nei tre giorni successivi in caso di danni non apparenti), mediante riserva scritta, o in contraddittorio del comandante della nave o del raccomandatario del vettore, assume l'onere di fornire la relativa prova, contro la presunzione iuris tantum, operante in favore del vettore, di conformità delle cose riconsegnate alle indicazioni contenute nel documento di trasporto, Cassazione, sentenza 14 febbraio 2001, n. 2155, in Giust. civ., 2002, I, p. 3303, con nota di Simone P., La compatibilità tra Convenzione di Bruxelles del 1924 e Convenzione di Amburgo del 1978 in materia di trasporto marittimo e di responsabilità del vettore;
- nel trasporto marittimo la mancata adozione di cautele atte a impedire, in presenza di fatti che la facciano apparire prevedibile, la penetrazione di acqua nelle stive destinate a contenere e conservare il carico, rientra nel concetto di colpa commerciale, non invece in quello di colpa nautica, e comporta la responsabilità del vettore a norma dell'art. 422 Cn con la conseguenza che incombe allo stesso (o a chi per esso) fornire la prova (anche in via presuntiva) della causa a lui non imputabile, giacché in base al regime fissato nella convenzione di Bruxelles, introdotta nell'ordinamento italiano con legge 19 luglio 1929 n. 1638 e recepita nell'art. 422, comma primo Cn, (le cui conseguenze operano tanto nel campo sostanziale che in quello processuale), il vettore è responsabile dell'avaria o della perdita delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve sino al momento in cui le riconsegna, a meno che non provi che la causa dell'avaria o della perdita non è stata, ne' in tutto o in parte, determinata da colpa propria o dei suoi dipendenti o preposti, Cassazione, sentenza 29 maggio 1990 n. 5031, in Giur. it., 1990, I, 1, c. 1706;
- secondo il sistema dell'art 422 Cn, in caso di danno alle cose trasportate, il vettore marittimo, per esimersi da responsabilità, deve provare che l'evento dannoso non è dipeso da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti. Solo se risulti che il danno è dipeso da uno dei fatti elencati nel capoverso della citata norma (cosiddetti 'pericoli eccettuati') sorge a carico dell'avente diritto alla riconsegna l'onere di provare che il danno, in tali ipotesi, è dipeso, in tutto o in parte, da colpa del vettore o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti, Cassazione, sentenza 21 giugno 1974, n. 1837, in Diritto marittimo, 1975, p. 348.

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