Civile

Imposta di registro, legittima la retroattività di una genuina norma di sistema

Lo ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 39 depositata oggi

"Non è contestabile" la legittimità di un intervento legislativo che attribuisce forza retroattiva "a una genuina norma di sistema" nemmeno quando sia determinato dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) ma divergente rispetto alla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore.

È questo il cuore della motivazione della sentenza n. 39 depositata oggi (redattore Luca Antonini), con cui la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sull'articolo 1, comma 1084, della legge n. 145/2018, che qualifica come "interpretazione autentica" l'intervento normativo dell'anno precedente riguardante la disciplina dell'interpretazione degli atti per l'applicazione dell'imposta di registro (art. 20 del Dpr n. 131/1986).

A poca distanza dalla sentenza n. 158 del 2020, la Corte torna dunque a pronunciarsi su tali temi considerandoli dal particolare angolo visuale offerto da questa peculiare vicenda normativa.

La Corte ha infatti ribadito che ai fini del vaglio di legittimità costituzionale non assume valenza in sé determinante la natura innovativa o interpretativa della norma che si qualifica di interpretazione autentica (con efficacia retroattiva). Al riguardo ha precisato che, nel caso in esame, rilevava piuttosto l'intera, decennale, e complessa vicenda dell'applicazione dell'imposta di registro, caratterizzata, come evidenziato nella sentenza n. 158/2020, da uno stratificarsi di interpretazioni, che la giurisprudenza ha sviluppato anche in risposta alle varie forme in cui l'ordinamento si andava evolvendo per volontà del legislatore.

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