Professione e Mercato

I doposcì moon boots definiti opere d'arte ai sensi della legge sul diritto d'autore

Il Tribunale di Milano riconosce il valore di opera di disegno industriale alle iconiche calzature Moon Boots. A tale statuizione il Collegio è giunto tramite l'interpretazione del presupposto del "valore artistico" quale requisito previsto dall'art. 2, n. 10, della Legge n. 633/1941, affinché una opera di disegno industriale possa accedere alla tutela autorale

di Gilda Gagliano*


Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 25.01.2021 n. 493 , ha dichiarato che il modello dei doposcì Moon Boots costituiscono opera d'arte di design tutelati, quindi, dal diritto d'autore.

La fattispecie vede contrapposte l'azienda proprietaria del modello di disegno industriale dei Moon Boots e le aziende produttrici e venditrici di calzature che riproducevano lo stesso modello delle calzature prodotte dalla prima.

Parte attrice, segnatamente e per quanto qui interessa, deduceva in suo favore la titolarità del diritto d'autore ai sensi dell'art. 2, n. 10, Legge n. 633/1941 (c.d. Legge sul Diritto d'Autore) sulle forme delle proprie calzature Moon Boots, il cui diritto d'autore le era stato già riconosciuto da precedente sentenza del Tribunale di Milano del 12.02.2016 n. 8628.
Le Parti convenute , al riguardo, eccepivano che:

1) non vi sarebbe stata contraffazione delle calzature Moon Boots poiché le loro calzature erano caratterizzate da un elevato grado di estrosità dovuto all'apposizione di glitter su gran parte della superficie, nonché per l'apposizione del marchio rappresentante l'occhio dalle lunghe ciglia di grandi dimensioni sul retro delle medesime calzatura;

2) la definizione delle calzature di Parte attrice come opere d'arte implicherebbe che le stesse possano essere oggetto di nuove definizioni e ridefinizioni da parte di terzi, poiché sostenere il contrario significherebbe recare pregiudizio alla ricerca, alla produzione artistica e alla cultura in generale qualora ciò costituisse ostacolo contro qualsiasi tentativo di rielaborazione.

Il Tribunale di Milano ha accolto le domande attoree e riconosciuto valore di opera di disegno industriale alle iconiche calzature Moon Boots. A tale statuizione il Collegio è giunto tramite l'interpretazione del presupposto del "valore artistico" (quale requisito previsto dall'art. 2, n. 10, della Legge n. 633/1941, affinché una opera di disegno industriale possa accedere alla tutela autorale) alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale ormai costante (Ex multis, Cass. Civ. n. 7477/2017).

Specificamente, l'accertamento della sussistenza del "valore artistico", che va valutato in relazione alla singola fattispecie, deve anzitutto e ragionevolmente essere contestualizzato nel momento storico e culturale nel quale l'opera di disegno industriale è stata creata. Ciò significa che il giudice, chiamato ad accertare la sussistenza del "valore artistico", non svolgerà un giudizio ex post, bensì un giudizio relativizzato al periodo nel quale l'opera di disegno industriale è stata realizzata e "di cui assurge in qualche modo a valore iconico che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione critica e culturale" (Tribunale Milano n. 8628/2016).

Ne consegue che, il giudizio di valutazione di sussistenza del "valore artistico" deve essere necessariamente ancorato a parametri oggettivi che permettano di "rilevare la percezione che di una determinata opera di design possa essersi consolidata nella collettività e in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione e commercializzazione per un verso e nell'acquisto di un bene economico nell'altro".

Tali indicatori oggettivi sono stati dettagliatamente elencati nella sentenza in esame e consistono in: "- il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche; - l'esposizione in mostre o musei; - la pubblicazione su riviste specializzate; - l'attribuzione di premi; - l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla funzionalità ovvero la creazione da parte di in noto artista".

In applicazione dei suddetti criteri, il Tribunale di Milano con la sentenza n. 493/2021 ha quindi riconosciuto "valore artistico" ai doposcì Moon Boots in considerazione di:

- loro particolare impatto estetico che, alla sua comparsa sul mercato, aveva profondamente mutato la concezione estetica di doposcì, divenendo vera e propria icona del design italiano e della sua capacità di fare evolvere in modo irreversibile il gusto di una intera epoca storica in relazione agli oggetti d'uso quotidiano (in tal senso, la sopra citata sentenza del Tribunale Milano n. 8628/2016);

- l'ottenimento di premi nazionali ed internazionali; - loro pubblicazione su monografie riguardanti il design contemporaneo, italiano ed internazionale;

- loro inserimento nell'ambito della Triennale Design Museum di Milano nel 2016;

- loro inserimento nella esposizione permanente del Metropolitan Design Museum of Modern Art (MOMA) nel 2018.

Quanto alla seconda eccezione delle convenute, il Tribunale di Milano ha rilevato che l'uso di glitter su gran parte della superficie dei Moon Boots non compromette la sostanziale identità delle forme di questi con quelle delle concorrenti, essendo presenti in queste ultime tutti gli elementi dei primi e pur avendo i gambali più bassi. Tale statuizione discende dalla circostanza che, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale costante, in tema di diritto d'autore, la fattispecie di plagio di un'opera altrui non ricorre solo nell'ipotesi di "plagio semplice o mero plagio" (che si configura nel caso di riproduzione, totale o parziale, degli elementi creativi di una opera altrui, con usurpazione della paternità) o della "contraffazione" (intesa quale sfruttamento dei diritti economici nascenti dall'opera protetta senza il consenso dell'autore), ma ricorre, altresì, nella fattispecie più complessa del c.d. "plagio evolutivo", ossia quando "tra l'opera originale e quella copiata ricorre solo una distinzione formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell'originaria (Omissis) si traduce non già in un'opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell'abusiva e non autorizzata rielaborazione di quest'ultima, compiuta in violazione degli art.. 4 e 18 della Legge n. 633/1941" (Ex multis, Cass. Civ. n. 14635/2018).

Il Collegio giudicante, pertanto, correttamente ha ritenuto che il modello "glitterato" non avesse alcuna autonomia ed originalità creativa necessaria per conferire ad esso dignità di opera autonoma, considerata la assoluta identità delle forme delle calzature della concorrente con i Moon Boots originali.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Tribunale di Milano ha ritenuto e dichiarato che i modelli delle calzature in contestazione costituiscano violazione dei diritti patrimoniali della azienda attrice sull'opera di design industriale denominata Moon Boots, ed in particolare del diritto esclusivo di riproduzione (art. 13 della Legge n. 633/1941), del diritto di elaborazione (artt. 4 e 18 della Legge n. 633/1941) e del diritto di distribuzione (art. 17 della Legge n. 633/1941).

La sentenza è, tuttavia, appellabile e potrebbero, quindi, delinearsi altri risvolti.


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*A cura dell'Avv. Gilda Gagliano, Studio Legale GAGLIANO LEGAL

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