Penale

La pura commemorazione di un generale fascista non fa scattare il reato di apologia

L'elemento soggettivo sta nell'induzione di pensieri e atti tendenti all'esaltazione dell'ideologia mussoliniana

di Paola Rossi

Il reato di apologia del fascismo e la violazione del divieto di ricostituzione del partito fascista non possono derivare dalla mera commemorazione di esponenti o combattenti fascisti. Il dolo del reato va ravvisato nell'esaltazione e nell'induzione di pensieri "nostalgici" di quella area di opinione e di azione in Italia, che espresse forme razziali di politica. Con la sentenza n. 11576/2021, la Corte di cassazione ha stabilito che è da rifare il processo al sindaco e agli assessori del Comune dove era stato realizzato un parco dedicato alla memoria dei soldati concittadini caduti in guerra e partecipanti, in quanto fascisti, alla Repubblica di Salò, unitamente a particolare citazione e attenzione alla figura di uno dei fedelissimi generali del Duce. L'imputazione nasceva dall'assunzione della delibera della giunta comunale che aveva previsto, all'interno del parco commemorativo dei caduti fascisti del medesimo Comune, l'intitolazione di un "museo del soldato" al generale, che ha sempre goduto di grande fama nel pensiero di una certa area di estrema destra, quella fascista appunto. Inoltre, i giudici di merito, ora chiamati a rifare il processo, stigmatizzavano la cerimonia inaugurale come invito a fare di tal lugo un punto di riferimento per una politica ormai vietata dal nostro ordinamento costituzionale. E che tale induzione derivava dall'intestazione del museo al generale. Senza però dare rilievo al fatto che, durante tale inaugurazione, non vi era stata esibizione di gesti o simboli tipici del fascismo o della nostalgia per esso. Apodittico è stato giudicato, in sede di legittimità, il ragionamento secondo cui tale induzione sussisteva di per sé, per il solo fatto di aver intitolato a un esponente di spicco del passato regime il museo e di aver scelto come data dell'evento il giorno dell'anniversario della sua nascita. E, soprattutto, rileva la Cassazione l'incompiuta risposta dei giudici di merito alle obiezioni degli imputati sul punto: non vi era stata alcuna propaganda fascista poiché non vi era stata alcuna indicazione specifica o sottolineatura di tale ricorrenza, neanche nei manifesti che indicavano il giorno della commemorazione. Infine, la normale pubblicità di una commemorazione aperta alla cittadinanza non è requisito sufficiente a definirla propaganda, che in tal caso sarebbe stata vietata, in quanto fascista.

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