Civile

Contratto di agenzia, le modifiche vanno scritte

di Alessandro Limatola e Rossana Cassarà

Le modifiche del contratto di agenzia vanno provate per iscritto ed è inammissibile la prova testimoniale. Che la legge richiede la prova scritta dell’esistenza del contratto di agenzia è cosa nota ma che tale forma sia necessaria ad probationem anche per gli accordi di modifica intervenuti tra le parti è principio giurisprudenziale recente. Da ultimo, si è pronunciata in questo senso la Cassazione con sentenza pubblicata lo scorso 3 ottobre.

L’agente aveva convenuto in giudizio la preponente lamentando di avere concluso affari con un consorzio, fornitore di una catena di punti vendita presenti sull’intero territorio regionale, e di avere percepito le provvigioni solo sui prodotti consegnati all’interno della sua zona. Chiedeva quindi il pagamento delle residue provvigioni sui contratti promossi, erroneamente corrisposte agli agenti delle varie zone di consegna della merce.

Il Tribunale ne rigettava la domanda accogliendo la tesi difensiva della preponente, secondo la quale era intervenuto un accordo verbale per la ripartizione delle suddette provvigioni tra i vari agenti delle zone interessate alla successiva distribuzione. La Corte d’appello confermava la pronuncia di primo grado sul presupposto che l’intervenuta conclusione dell’accordo era stata provata per testi e che il suo contenuto risultava conforme al diritto di esclusiva di ciascun agente nella zona a lui assegnata. La Cassazione, successivamente, ha ribaltato il ragionamento della Corte territoriale con due interessanti argomentazioni. In primo luogo, la Corte d’appello ha fondato la propria decisione su un fatto – la conclusione di un accordo verbale di ripartizione delle provvigioni tra agenti - la cui dimostrazione processuale è stata fornita da una prova testimoniale che non poteva essere ammessa. Risultava chiaramente già dalla sentenza appellata che all’accordo aveva preso parte anche la preponente e pertanto lo stesso andava provato per iscritto ex articolo 1742 Codice civile.

Sulla necessità della prova per iscritto del contratto di agenzia la Cassazione si era già pronunciata (di recente sentenze 5165/2015 e 1824/2013), precisando che, in mancanza, ai fini della prova è possibile ricorrere alla confessione e al giuramento mentre deve ritenersi inammissibile la prova testimoniale e quella per presunzioni. La pronuncia d’Appello viene cassata anche nel passaggio argomentativo secondo il quale il diritto alla provvigione sorgerebbe in capo all’agente nella cui zona il contratto è stato eseguito. La Cassazione richiama sul punto il proprio consolidato orientamento – risalente alla sentenza 401/1980 e confermato anche da Corte di giustizia CE 104/1996 – secondo il quale, ai fini del diritto alla provvigione spettante all’agente, non rileva il luogo in cui il contratto sia stato formalmente concluso o eseguito bensì quello in cui il contratto è stato promosso o in subordine avrebbe potuto essere promosso per essere qui la sede del cliente.

In sostanza – conclude la Corte - il diritto dell’agente a ricevere le provvigioni su tutte le vendite da lui concluse con la società capofila non contrasta con il diritto di esclusiva degli agenti nella cui zona si trovano i punti vendita destinatari della merce acquistata poiché l’esclusiva garantisce loro il diritto alla provvigione sulle vendite promosse e non su quelle meramente eseguite nelle zone di competenza. Né, nel caso di specie, è stata acquisita la prova – necessariamente scritta - di un diverso accordo.

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