Civile

In caso di ritardo nell'esecuzione anche il giudice di merito può decidere il pagamento della "penale"

Lo precisa la Cassazione, senza precedenti in sede di legittimità, con la sentenza n. 97

di Mario Finocchiaro

Per l'ipotesi di ritardo nell'esecuzione degli stabiliti obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro può il giudice, anche del merito, stabilire - con il provvedimento di condanna e salvo che ciò non sia manifestamente iniquo - la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni ritardo nell'esecuzione. Deve escludersi, infatti, che non sussista la possibilità anche per il giudice del merito, oltre che per quello dell'esecuzione, di fissare un termine per la esecuzione dell'obbligo di fare o prevedere il pagamento di somme per il ritardo . Lo precisa la Sezione II della Cassazione con la sentenza 8 gennaio 2021 n. 97 .

I precedenti
Nulla esattamente in termini, in sede di legittimità.
Sostanzialmente nella stessa ottica della pronunzia in rassegna, per i giudici di merito, per l'affermazione che circa lo strumento di cui all'articolo 614-bis Cpc (misure di coercizione indiretta), va osservato che tale norma ha lo scopo di rafforzare l'esecuzione di una pronunzia di condanna del giudice (contestualmente emessa) ad un facere infungibile o ad un non facere per fatti antecedenti la pronunzia (per rafforzare l'attuazione di condotte illecite già accertate) e non in previsione di future indeterminate e non ancora riscontrate condotte lesive, Tribunale di Roma, sentenza 19 dicembre 2018, in Lanuovaproceduracivile.com, 2018.
Per la precisazione che non può essere accolta la richiesta di applicazione dell'articolo 614-bis Cpc qualora si tratti di attuare una obbligazione di facere pienamente fungibile, Tribunale di Livorno, sezione di Cecina, ordinanza 15 novembre 2011, in Foro it., 2014, I, c. 1980.
Sempre in sede di merito, nel senso che la domanda volta a ottenere l'applicazione della misura coercitiva indiretta di cui all'articolo 614-bis Cpc può essere proposta in via autonoma, in un separato giudizio, sulla base di un titolo esecutivo già esistente, essendo richiesto soltanto che la misura sia applicata da un giudice della cognizione, ma non necessariamente dal medesimo giudice che ha pronunciato sul merito, Tribunale di Belluno, ordinanza 2 maggio 2019, in Foro it., 2019, I, c. 4115, ove il rilievo - altresì - che nella applicazione della misura coercitiva indiretta di cui all'articolo 614-bis Cpc il giudice non è tenuto a fissare un limite temporale di operatività della misura, superato il quale si debba prendere atto della sua inutilità sopravvenuta, spettando al creditore soltanto la residua tutela risarcitoria per equivalente, dato che il comando giudiziale stabilisce un divieto tendenzialmente perpetuo ed il soggetto obbligato deve osservare il diritto che è stato stabilito in sentenza, con forza di giudicato, mentre, laddove non lo osservi, l'illegittimità del suo comportamento permane ed egli soggiace alle conseguenze previste dall'ordinamento.
Per il rilievo che anche nel giudizio amministrativo di cognizione possono essere comminate le astreintes, ove ne ricorrano i presupposti, Consiglio di Stato, ad plen., sentenza 9 maggio 2019 n. 7, in Foro it., 2019, III, c. 313, ove la precisazione che ove il giudice dell'ottemperanza non abbia esplicitamente fissato, a causa dell'indeterminata progressività del criterio dettato, il tetto massimo della penalità e la vicenda successiva alla determinazione abbia fatto emergere la manifesta iniquità, a causa proprio della mancanza del tetto, quest'ultimo può essere individuato in sede di chiarimenti, facendo principale riferimento, fra i parametri indicati nell'articolo 614 bis Cpc, al danno da ritardo nell'esecuzione del giudicato.
In argomento si è ritenuto, altresì:
- il provvedimento pronunciato ai sensi dell'articolo 1953 Cc ha ad oggetto prestazioni di facere, pertanto, ad esso può essere accompagnata la fissazione, ai sensi dell'articolo 614 bis Cpc, di una somma di denaro, dovuta dal debitore al fideiussore, a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna, Tribunale Milano, sentenza 27 settembre 2018, in Corriere giur., 2019, 1079, con nota di Miccolis G., Ambiti applicativi e prospettive evolutive dell'azione di rilievo del fideiussore;
- la esclusione delle controversie di lavoro dall'applicazione dell'articolo 614-bis Cpc non si pone in contrasto con l'assetto costituzionale, in quanto la rilevanza attribuita dalla costituzione alle posizioni coinvolte nel rapporto di lavoro non è conciliabile con tale previsione, Tribunale di Milano, sentenza 19 dicembre 2018, in Argomenti dir. lav., 2019, p. 653;
- il provvedimento con cui, a fronte dell'accertato inadempimento all'obbligo di consegna del bene locato, il giudice condanni la parte locatrice al rilascio dell'immobile in favore del conduttore con fissazione della data per l'adempimento, può altresì prevedere - purché su istanza di parte e salva l'ipotesi in cui la misura appaia manifestamente iniqua - la condanna al pagamento di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento medesimo, Tribunale di Bologna, sentenza 19 aprile 2018, in Arch. locazioni, 2019, p. 183 (nella specie il giudice - tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione e del prevedibile danno nell'ipotesi di continuato inadempimento - ha stimato equo fissare a carico di parte locatrice l'importo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna alla consegna dell'immobile);
- le misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614 bis c.p.c. possono essere applicate in sede arbitrale, Arb. Torino, lodo 6 marzo 2017, in Giur. arb., 2017, p. 221;
- il debitore inadempiente non può essere condannato all'esatto adempimento quando la prestazione dovuta sia oltremodo complessa e infungibile e il debitore non sia oggettivamente (ancorché colpevolmente) in grado di dare esecuzione al provvedimento di condanna, che rimarrebbe di per sé vuoto e inconsistente, quantunque accompagnato dalle misure coercitive di cui all'articolo 614-bis Cpc, residuando al creditore il solo rimedio del risarcimento dei danni; quando il debitore inadempiente non risulti oggettivamente in grado di dare attuazione al provvedimento giudiziale di condanna a eseguire le complesse prestazioni infungibili rimaste colpevolmente ineseguite, sarebbe manifestamente iniquo irrogare misure coercitive ex articolo 614-bis Cpc, che si tradurrebbero in una penale per il ritardo e, in definitiva, in un abuso dello strumento processuale, Tribunale di Monza, sentenza 11 febbraio 2016, in Corriere giuridico, 2017, p. 1419, con nota di Pisani A., L'obbligazione è ancora iuris vinculum? sull'accidentato cammino dell'ancor giovane astreinte all'italiana;
- considerato che il contenuto generale della previsione di cui all'articolo 614-bis Cpc non limita la concessione del rimedio dell'astreinte alle pronunce giudiziali di natura ordinaria rese al termine di controversia, è consentita la condanna a misure di coercizione indiretta, anche in sede cautelare, tutte le volte in cui la soddisfazione dell'interesse del ricorrente non possa prescindere dalla volontà e fattiva collaborazione dell'obbligato, Tribunale di Bari, sentenza 16 maggio 2016, in Giur. it., 2017, p. 839, con nota di Montanari M., Astreinte in sede cautelare ed azione di manutenzione del contratto;
- avverso il precetto notificato per la riscossione del credito derivante da una misura coercitiva concessa ai sensi dell'articolo 614-bis Cpc nell'ambito di un provvedimento cautelare è proponibile l'opposizione all'esecuzione per vizi del precetto stesso, mentre occorre procedere davanti al giudice della cautela quando si contesti che si sono verificate le condizioni per l'operatività della misura, Tribunale di Genova, sentenza 16 novembre 2015, in Foro it., 2016, I, c. 1046;
- può essere accolta la richiesta di determinare ex articolo 614-bis Cpc una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nella esecuzione di una condanna all'adempimento di un obbligo di fare fungibile, Tribunale di Siena, sentenza 11 novembre 2013, in Foro it., 2014, I, c. 1980 .

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