Alcoltest, l'omologazione e la verifica annuale vanno provate solo su richiesta
La prova tecnica del corretto funzionamento dell'etilometro scatta solo se l'accusato contesta la validità dell'alcoltest cui è stato sottoposto. Come ha precisato la Cassazione, con la sentenza n. 27879, non basta a far scattare l'onere probatorio a carico dell'accusa la mera affermazione difensiva di non aver potuto visionare il libretto dell'apparecchio, attestante la sua omologazione e il compimento delle verifiche periodiche richieste dal regolamento di attuazione del Codice della strada. Infatti, l'accusa a sostegno dell'imputazione non è tenuta "immediatamente" a corredare il risultato dell'etilometro con i dati relativi alla sua omologazione e verifica periodica.
La prova contro il rilievo - L'omologazione e la verifica dell'apparecchio non hanno di per sé valore probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza del conducente, che può essere desunto da altri elementi come avvenuto nel caso specifico: l'alito vinoso e l'incidente contro una rotatoria. Si tratta di attività prodromiche al concreto rilevamento della quantità assunta dal guidatore e la sussistenza di esse va verificata su specifica sollecitazione dell'imputato attraverso puntuale onere di allegazione della prova contraria con cui di fatto si contesta la validità del test positivo nei propri confronti. Nel caso specifico, invece, l'accusato aveva solo eccepito la questione senza aver espressamente sollecitato l'assunzione della prova ritenuta contraria al risultato.
La vicenda - Solo dopo molti mesi dall'alcoltest l'accusato aveva avanzato la richiesta di ottenere copia del libretto metrologico con la vidimazione annuale. Richiesta inevasa dal Comando provinciale dei Carabinieri per l'asserita circostanza di aver riconsegnato il libretto insieme allo stesso apparecchio alla ditta costruttrice proprio per l'espletamento della verifica periodica.
Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 7 ottobre 2020 n. 27879
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