Amministrativo

Appalti, il risparmio di spesa deroga alla suddivisione in lotti

di Francesco Clemente

In tema di appalti pubblici, il principio della “suddivisione in lotti” che le recenti direttive europee (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), e in sede di recepimento, il nuovo Codice appalti (art. 51, Dlgs n. 50/2016), hanno stabilito come regola cardine a tutela della concorrenza delle micro, piccole, e medie imprese, può essere derogato a condizione che vi sia un'adeguata motivazione e che la scelta del lotto unico porti a un risparmio di spesa. L'ha chiarito il Tar di Firenze - sentenza n. 1755/2016, Terza Sezione, 12 dicembre - nel bocciare il ricorso di un'impresa individuale che contestava la decisione della Regione Toscana di siglare una convenzione quadro per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari, anche pericolosi, delle Asl e degli enti sanitari locali - bando europeo da 75milioni di euro - senza la “suddivisione in lotti” imposta dalle norme concorrenziali in tema di appalti - per la ricorrente, in maniera rafforzata rispetto al “vecchio” Codice (art. 2, comma 1-bis, Dlgs n. 163/2006) -, e per di più senza fornire alcuna motivazione come richiesto dalle stesse disposizioni.

Per la Regione, la scelta del lotto unico in qualità di soggetto-aggregatore era collegata al risparmio di spesa a fronte di prestazioni uguali per l'intera comunità, ed era stata motivata nella delibera a contrarre richiamando le esigenze di “spending review” del decreto legge “Irpef” n. 66/2014 (in sede applicativa dal Dpcm 24 dicembre 2015) in tema di «razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi»; l'accesso alle pmi era poi garantito anche dai contestati requisiti di fatturato triennale richiesti (circa 2,8 milioni annui nello stesso servizio) poiché per definizione a esse non estranei, e nel caso pur sempre ottenibili in avvalimento o in Ati.

In linea con la Pa, il Tar ha spiegato che il principio concorrenziale discusso è stato «mantenuto e in parte rafforzato» nel nuovo Codice appalti, ma «non risulta posto in termini assoluti e inderogabili». La deroga è infatti ammessa con una motivazione «nel bando di gara o nella lettera d'invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139», purché, come affermato nella sentenza, vi sia una «legalità sostanziale», un bilanciamento cioè degli interessi pubblici contrapposti. La scelta è rimessa alle stazioni appaltanti dalla stessa direttiva sugli appalti 2014/14/UE («considerando» n. 78) qualora si ritenga che essa «possa rischiare di limitare la concorrenza o di rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa, ovvero che l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto».

In questo caso, a detta dei giudici, la Pa si è attenuta alla citata normativa di “spending review” (art. 9) e, in particolare, alle norme regolamentari del richiamato Dpcm 24 dicembre 2015 che «pur non escludendo in radice la suddivisione in lotti, effettua una selezione delle tipologie di gare (nella fattispecie oltre la soglia di 40mila euro, ndr) per le quali l'obiettivo di aggregazione in funzione del contenimento dei costi e dell'ottenimento di economie di scala appare oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore».

Tar Toscana – Sentenza 1560/2016

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