Civile

Superbonus 110%, un'importante opportunità di rilancio - Alcune considerazioni tecnico-giuridiche

Il Decreto Rilancio ha introdotto il cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole.

di Fabrizio Ventimlia e Francesco Vivone


Il Decreto Rilancio ha introdotto il cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

L'intervento, oltre a rappresentare un'importante occasione di crescita economica per un settore fondamentale per l'economia del Paese, rappresenta anche una misura sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di reddito, di poter vivere in case efficienti e sicure grazie a riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio residenziale privato, dando al contempo garanzia ai cittadini di poter accedere a questi interventi senza esborso di denaro.

Questione certamente problematica, che avrebbe con ogni probabilità inficiato il ricorso da parte dei cittadini alle opportunità offerte dalla misura in parola, è la carenza di liquidità, ancor più drammatica in questo momento di crisi.

Le famiglie disposte ad un'ingente anticipazione di denaro, da recuperare poi nel corso dei cinque anni successivi, non sarebbero, infatti, state molte.

Alla luce di tali considerazioni il legislatore ha introdotto quella che potrebbe essere definita la colonna portante del provvedimento: la cedibilità del credito.

Una delle peculiarità più rilevanti del bonus, disciplinata dagli articoli 121 e 122, è rappresentata – infatti – dalla possibilità data al contribuente di cedere la detrazione ad un soggetto terzo adottando una delle due possibilità previste dal legislatore.

La prima, consiste nel c.d. sconto in fattura dell'impresa appaltatrice; essa potrà acquisire il relativo credito di imposta per un importo pari alla detrazione spettante al cliente; anziché ricevere il pagamento, quindi, essa subentrerà nella titolarità del credito.

In questa ipotesi, lo sconto praticabile non può essere superiore al 100% dei lavori, residuando l'ulteriore 10% di cui l'impresa sarà beneficiaria nei cinque anni a venire, quando il credito sarà maturato, sempre che non decida a sua volta di cedere il credito.
Alternativamente allo sconto in fattura è prevista la possibilità di cedere direttamente a terzi il proprio credito d'imposta.

In quest'ambito vi è una delle più importanti scelte innovative della norma in questione: la ricomprensione degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari tra i soggetti che possono acquistare il credito, consentendone, dunque, una fondamentale monetizzazione.

La novità in parola è di particolare rilevanza in quanto gli istituti di credito non hanno limitazioni di liquidità o di incapienza e dunque per essi si rende economicamente vantaggioso il ricorso a siffatta possibilità, aumentando la domanda di credito e in definitiva l'apertura di nuovi interventi edilizi.

Problematica emergente in questo contesto è l'eventualità che, a seguito di verifiche, l'Agenzia delle Entrate ritenga un intervento precedentemente effettuato non compatibile con l'erogazione del Superbonus e, nel frattempo, il credito relativo sia già stato ceduto a terzi.

Orbene, il Legislatore ha previsto che in nessuna ipotesi l'Agenzia delle Entrate possa andare a recuperare il credito in eccesso dal cessionario; essa dovrà, altresì, rivolgersi al soggetto che ha commissionato i lavori chiedendo ad esso la restituzione delle somme (in aggiunta alle sanzioni).

Questa previsione legislativa è di particolare importanza in quanto senza di essa le banche e gli altri intermediari finanziari difficilmente assumerebbero il rischio di acquistare un credito con la possibilità di contestazione dello stesso a distanza di anni.

A tale meccanismo vi sono due eccezioni: la prima riguarda il caso in cui l'istituto di credito o l'intermediario finanziario abbiano utilizzato il credito in maniera errata, e in tal caso la responsabilità sarebbe senza dubbio in capo agli stessi.

Altra eccezione riguarda il concorso nella violazione da parte del committente; in questa evenienza è prevista una forma di co-responsabilità che comporta la condanna in solido.
In tutti gli altri casi il committente, ovvero la famiglia o il condominio che abbia dato avvio ai lavori, rischia concretamente di trovarsi in una situazione di grossa difficoltà economica, per di più a distanza di diversi anni dall'esecuzione dei lavori.

Nel contesto così delineato, assurgono a chiave di volta i professionisti tecnici del settore, ai quali sarà fondamentale affidarsi sin dall'inizio della pratica e che andranno a certificare il rispetto dei requisiti e della corretta esecuzione dei lavori.

Siffatte certificazioni comporteranno una responsabilità civilistica in capo al professionista: l'art 119 del D.l. prevede sanzioni amministrative per i casi di infedele attestazione e, in ogni caso, una copertura assicurativa obbligatoria non inferiore a 500 mila euro per il certificatore.

In conclusione, il contribuente leso dalla dichiarazione errata dal tecnico dovrà restituire i soldi all'Agenzia ma avrà la possibilità di agire in giudizio con la certezza del recupero grazie alla copertura assicurativa.

Sussistono poi rischi anche di natura penale, in relazione alla possibile integrazione di fattispecie di reato legate alla richiesta e all'ottenimento della detrazione fiscale oggetto del presente contributo.

In particolare, tra le possibili condotte criminose, vanno qui certamente ricordate, in primis, le condotte illecite previste dal Decreto L.vo 74/2000, in ambito penal -tributario, con riferimento alla fatturazione per operazioni inesistenti, nel caso di fatture o altri documenti emessi per operazioni non realizzate o realizzate in parte, con corrispettivi superiori a quelli reali e intestate a soggetti diversi da quelli effettivi (fatture cd. soggettivamente o oggettivamente false).

Si ricorda che l'emittente della fattura falsa risponderà per il fatto del rilascio di f.oi. (fatture per operazioni inesistenti) o altri documenti per operazioni non realmente effettuate, se ciò è stato posto in essere al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o l'IVA.

Proseguendo nella disamina di taluni potenziali profili di carattere penale, senza ovviamente pretesa di esaustività, vi è poi il rischio di commettere indebite compensazioni.

In questo caso, si tratta di un reato che si configura ogniqualvolta il contribuente non versi all'Erario le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti o non spettanti, per un importo superiore ad Euro 50 mila (all'annuo).

De iure condendo, pare opportuno porre l'attenzione su alcuni aspetti critici non marginali, in un'ottica migliorativa del sistema introdotto dal Superbonus.

Innanzitutto, come anche rilevato da autorevoli commentatori, vi è un profilo critico di tipo temporale: i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico, infatti, potranno essere iniziati entro e non oltre il 31 dicembre 2021 mentre, per un efficace funzionamento del meccanismo e soprattutto nell'ottica di ripresa economica da una crisi che durerà per diversi anni, sarebbe opportuno prevedere un'estensione di non meno di tre anni.

In secondo luogo pare difficilmente comprensibile la previsione per la quale il Superbonus sia usufruibile solamente da alcune categorie di attori e non da altri.

Grandi esclusi sono, ad oggi, gli immobili pubblici che, invece, avrebbero bisogno di interventi di efficientamento anche in considerazione del fatto che i beneficiari dell'edilizia popolare sono, generalmente, le fasce di popolazione economicamente più fragili.
Infine una considerazione di tipo procedurale.

Con l'introduzione del Superbonus 110% ci troviamo davanti ad una sfida innovativa ed epocale, ma gli strumenti giuridici a disposizione sono il più delle volte poco chiari.

Si fa riferimento, in particolare, al Codice degli Appalti, ovvero la norma che regola e disciplina il funzionamento dell'amministrazione pubblica e alle difficoltà riscontrabili e riscontrate nel far interagire una componente programmatica e progettuale con regole di funzionamento complesse e di difficile applicazione.

Alla luce di quanto analizzato, il sistema delineato dall'innovativo incentivo fiscale è di particolare valore, oltre che per gli aspetti tecnici, per quanto attiene alle sue modalità di esecuzione.

Esso, infatti, richiede piena collaborazione e interazione tra i diversi soggetti coinvolti: Istituzioni centrali e locali, società partecipate, cittadini, banche e professionisti delle differenti discipline.

Un siffatto modus operandi rispecchia in pieno lo spirito di ricostruzione di cui il Paese ha impellente bisogno: dalle grandi crisi, infatti, si può uscire solo assieme e con idee capaci di spingere lo sguardo in avanti.

A CURA DELL'AVV. FABRIZIO VENTIMIGLIA (PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI BORGOGNA) E DEL DOTT. FRANCESCO VIVONE (STUDIO LEGALE VENTIMIGLIA)

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Titolo VI Misure fiscali - Articolo 119 - Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Decreto legge