Penale

Lottizzazione abusiva, per la confisca serve sempre l'accertamento dell'elemento soggettivo

di Andrea Alberto Moramarco

Presupposto imprescindibile per disporre la confisca urbanistica per il reato di lottizzazione abusiva, laddove intervenga la prescrizione, è che nel giudizio comunque vi sia stato l'accertamento della abusività della lottizzazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Il giudice ha però l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato che maturi nel corso del giudizio di primo grado, non potendo proseguire il giudizio solo per effettuare tale accertamento.
Tuttavia, se il processo è cumulativo, ovvero riguarda anche altro reato che ha un termine prescrizionale più lungo, l'accertamento dell'elemento oggettivo e soggettivo della lottizzazione abusiva, a seguito del completamento dell'attività istruttoria svolta, impone l'adozione del provvedimento ablatorio. Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 31182 della Cassazione dello scorso 9 novembre.

La vicenda
Il caso che offre alla Suprema corte l'occasione di fare il punto su una da sempre spinosa questione riguarda una lottizzazione abusiva, relativa a due unità immobiliari facenti parte del progetto di foresteria dell'ippodromo di Follonica, per le quali erano stati stipulati due contratti preliminari di acquisto. Il processo riguardava anche il correlato delitto di abuso d'ufficio e si concludeva, in primo grado, con assoluzione per il reato ex articolo 323 cod. pen. e con una sentenza di "non doversi procedere" per il reato ex articolo 44 comma 1 lettera c) del Dpr 380/200,1, in quanto estinto per prescrizione. In appello, invece, a seguito di ricorso della Procura, il giudizio si concludeva con l'adozione della confisca delle suddette unità immobiliari, senza però alcuna argomentazione in ordine alla sussistenza dell'illecito sotto il profilo soggettivo. Di qui il ricorso in Cassazione degli acquirenti dei due lotti che lamentavano la inesatta applicazione delle regole, anche di matrice giurisprudenziale, che disciplinano la confisca nel reato di lottizzazione abusiva in presenza di una dichiarazione di estinzione del reato.

Il processo cumulativo
La Suprema corte ritiene fondati i ricorsi e attraverso una lunga e complessa sentenza dispone l'annullamento della decisione di merito, sottolineando la particolarità della presenza di un processo cumulativo e invitando i giudici d'appello a colmare il deficit argomentativo in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, necessario per disporre la confisca.
Quanto al primo aspetto, i giudici di legittimità ripercorrono tutte le tappe della questione legata alla natura giuridica della confisca urbanistica (Sentenze Corte Edu Sud Fondi, Varvara, Giem; Corte cost. 49/2015, Sezioni unite 13539/2020) e ritengono che nella fattispecie si possa derogare alla regola imposta dall'ultimo arresto delle Sezioni unite, che impone l'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato se questa sopraggiunge nel corso del giudizio di primo grado, senza che vi sia stato un accertamento sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato di lottizzazione abusiva. La deroga è giustificata nel caso di specie poiché si è in presenza di un processo cumulativo, in cui l'illecito lottizzatorio era contestato unitamente ad altro illecito, la cui attività istruttoria approfondita ha permesso di verificare la sussistenza oggettiva della condotta abusiva.

L'assenza dell'accertamento dell'elemento soggettivo
Ciò posto, nota il Collegio, ferma la doverosità della declaratoria di prescrizione dell'illecito, il giudice è tenuto in ogni caso ad accertare la sussistenza non solo dell'elemento oggettivo, ma anche di quello soggettivo. Nel caso di specie, tale accertamento non è stato condotto quanto all'elemento psicologico del reato. Difatti, il giudice di primo grado aveva omesso di disporre la confisca, mentre il giudice di appello non aveva argomentato in merito alla sussistenza di tale requisito, sicché la presenza del dolo o della colpa dei due acquirenti delle unità immobiliari non era stata in alcun modo vagliata.

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