Rassegne di Giurisprudenza

Trasferimento del lavoratore che assiste un parente disabile

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Assistenza a familiare disabile - Diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso- Portata.
Il diritto del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado disabile, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, non può essere limitato in caso di mobilità connessa a esigenze tecnico-produttive ordinarie dell'azienda ovvero della Pubblica Amministrazione.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 dicembre 2020 n. 29009

Trasferimento del lavoratore che assiste disabile - Limiti - Sedi collocate all'interno della medesima unità produttiva - Consenso del lavoratore - Necessità - Rifiuto di trasferirsi - Legittimità - Invalidità del licenziamento conseguentemente intimato per assenza ingiustificata.
Ai sensi dell'art. 33 c. 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 , come modificato dall'art. 24 c. 1 lett. b) della legge 24.11.2010 n. 183, il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni, anche se lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, risultando l'inamovibilità giustificata dal dovere di cura e di assistenza da parte del lavoratore al familiare disabile, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 ottobre 2017 n. 24015

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti e obblighi del datore e del prestatore di lavoro - In genere - Assistenza a familiare handicappato - Diritto del familiare lavoratore a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso - Limitazioni - Mobilità connessa a ordinarie esigenze tecnico - Produttive dell'azienda o della p.a. - Esclusione - Incompatibilità ambientale - Configurabilità - Accertamento rigoroso delle condizioni - Necessità.
In materia di assistenza alle persone handicappate, alla luce di una interpretazione dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, orientata alla complessiva considerazione dei principi e dei valori costituzionali coinvolti (come delineati, in particolare, dalla Corte cost. con le sentenze n. 406 del 1992 e n. 325 del 1996), il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, se, da un lato, non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa a ordinarie esigenze tecnico-produttive dell'azienda ovvero della Pa, non è, invece, attuabile ove sia accertata - in base a una verifica rigorosa anche in sede giurisdizionale - l'incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro.
•Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 9 luglio 2009 n. 16102

Rapporti speciali di lavoro - Ente poste italiane - Trasferimento del lavoratore - Motivi di assistenza al genitore invalido - Diritto al trasferimento alla sede di lavoro più vicina al genitore invalido - Spettanza - Configurabilità - Limiti - Esigenze aziendali - Prevalenza - Legittimità - Sussistenza.
L' articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 deve essere interpretato nel senso che il diritto del genitore o del familiare lavoratore dell'handicappato di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, non è assoluto o illimitato, ma presuppone, oltre gli altri requisiti esplicitamente previsti dalla legge, altresì la compatibilità con l'interesse comune, posto che secondo il legislatore - come è dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile"- il diritto all'effettiva tutela dell'handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi -soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico- in un danno per la collettività.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 agosto 2002 n. 12692