Penale

Covid-19 e sospensione della prescrizione nel rito di legittimità: le sezioni Unite restringono l'operatività della norma di sfavore

La questio iuris ha un rilevante impatto anche pratico, data la numerosità statistica delle pendenze penali in Cassazione la cui definizione rileva a fini prescrizionali

di Aldo Natalini

Sospensione emergenziale della prescrizione nel rito penale di legittimità: lo stop previsto dal 9 marzo al 30 giugno 2020 dal comma 3-bis dell'articolo 83 del Dl Cura Italia, inserito in sede di conversione, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione effettivamente pervenuti alla cancelleria (e non semplicemente iscritti a ruolo) nel suddetto periodo.
Così le sezioni Unite penali della Cassazione che con la sentenza n. 5292/2021 – depositata il 10 febbraio – hanno delimitato, valorizzandone il dato letterale e sistematico, l'ambito di applicazione della previsione ad hoc introdotta nella "fase 1" dell'emergenza sanitaria per il rito di legittimità, secondo la quale «nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020».
La norma speciale – introdotta dalla legge di conversione ed avente chiara natura sfavorevole, come tale insuscettibile di interpretazioni estensive o addirittura analogiche – era entrata in vigore il 30 aprile 2020, quando era trascorsa già quasi la metà dell'intervallo temporale ivi considerato, sicché la precisazione che quelli pervenuti alla Corte di cassazione tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 dovessero essere anche «pendenti» si spiega – secondo il giudice nomofilattico – con l'intenzione del legislatore pandemico di limitare la sospensione del decorso della prescrizione a quelli ancora effettivamente gravanti sul ruolo del giudice di legittimità e non anche a quelli che, seppure pervenuti in Corte dopo l'inizio del menzionato intervallo temporale, sono stati già trattati al momento dell'entrata in vigore della legge n. 27/2020 (rientrando semmai nelle categorie di cui al comma 3 dell'articolo 83), e la cui decisione ha comportato il rinvio per qualunque ragione al merito.

La questio iuris rimessa alle sezioni Unite penali
Pur in assenza di un contrasto consapevole – essendosi anzi formato un chiaro indirizzo esplicito delle sezioni semplici in senso restrittivo – la Sezione I penale della Suprema corte aveva rimesso al Collegio allargato la risoluzione del seguente quesito interpretativo:
«se la sospensione della prescrizione di cui all'articolo 83, comma 3-bis, Dl n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ovvero, invece, con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette».
Il quesito presupponeva l'operatività della speciale causa sospensiva – come nel caso al vaglio della Corte – rispetto a f atti commessi prima dell'entrata in vigore del Dl Cura Italia (in conformità all'articolo 25, comma 2, della Costituzione: vedi Corte costituzionale, sentenza n. 278/2020, che ha ricondotto la disciplina emergenziale in materia alla regola generale di cui all'articolo 159, comma 1, del Cp).
La questio iuris aveva – ed ha – un rilevante impatto anche pratico, data la numerosità statistica delle pendenze penali in Cassazione la cui definizione rileva a fini prescrizionali: l'individuazione dell'esatto metodo di computo della speciale causa di sospensione, ovvero la sua "indiscriminata" applicazione, incide, in concreto, sulla stessa calendarizzazione delle udienze. Molti procedimenti penali "pendenti" in ultima istanza sono stati rinviati davanti alla Corte durante il periodo emergenziale. E poiché il rinvio delle udienze ha interessato anche i procedimenti pervenuti nella cancelleria della Cassazione prima del 9 marzo 2020, si era posto il problema se fosse ragionevole escludere la sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti pendenti in Cassazione e rinviati in ragione dell'emergenza solo perché il fascicolo fosse pervenuto in cancelleria prima del 9 marzo 2020 (implicitamente in apparente adesione a questa tesi della "pervenienza" ma senza motivare sul punto vedi: Cassazione penale, sezione V, n. 29967/2020, La Vigna, non massimata; Id., n. 25944/2020, Paciletti, Ced 270496; Id., n. 30434/2020, Innocenti, non massimata; Sezione II, n. 26590/2020, Capiniti, non massimata; Id., n. 25980/2020, Zanda, non massimata; Id. n. 25967/2020, Rusiello, non massimata; sezione I, n. 31013/2020, Quinto, non massimata).
Ad avviso degli ermellini del Palazzaccio – che hanno chiuso ad ogni possibile lettura estensiva – nel contesto di un ragionevole bilanciamento tra le esigenze di tutela della salute pubblica e i diritti di cui è titolare chi si difende nel procedimento o nel processo penale, la dilazione del decorso della prescrizione, normativamente limitata (non a caso) al tempo in cui effettivamente l'emergenza pandemica ha impedito lo svolgimento dell'attività processuale (§ 4.4). Di contro, estendendo l'ambito di operatività della norma – come vorrebbe la sezione rimettente – dovrebbe sospendersi il corso della prescrizione anche ai procedimenti pervenuti ben prima del 9 marzo in cui sia stata fissata udienza per una data successiva al 30 giugno 2020 e questa sia stata poi regolarmente celebrata. «Il che renderebbe difficilmente giustificabile sul piano della ragionevolezza l'intervento normativo, risultando evidente che in tale ipotesi - tutt'altro che residuale ovviamente – l'emergenza pandemica non ha avuto alcun concreto riflesso sui tempi della decisione del procedimento» (§ 6.3).

Il dictum: l'avallo della tesi restrittiva
Le sezioni Unite penali "suggellano" la tesi restrittiva – invero mai messa in discussione dalle numerose pronunce delle sezioni semplici che hanno preso esplicita posizione sull'ambito di operatività della norma – secondo la quale i due requisiti:
1) dell'essere già pervenuto il procedimento alla cancelleria della Corte di legittimità nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 e
2) dell'essere già «pendente» nel medesimo periodo
devono operare congiuntamente, operando quest'ultimo riferimento una funzione limitativa rispetto alla mole di procedimenti comunque approdati in Cassazione (vedi Cassazione, sezione V penale, n. 25222/2020, Lungaro, Ced 279596; Id., n. 26215/2020, Alai, Ced 279766; Id., n. 26217/2020, G., Ced 279598).
Con la conseguenza che, nel giudizio penale di legittimità, la sospensione della prescrizione da Covid-19 non opera rispetto ai procedimenti pervenuti in cancelleria prima del 9 marzo 2020, sebbene pendenti, al pari degli altri, nel suddetto periodo emergenziale. Come a dire che la «pendenza» – a questi speciali effetti sospensivi – è determinata dall'effettivo pervenimento in cancelleria del ricorso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, senza potersi dare rilievo alla mera iscrizione a ruolo del fascicolo in Corte, come pure una lettura alternativa – e più "largheggiante" – della norma poteva far ipotizzare (vedi Sezione III penale, n. 25808/2020, Pianeta, Ced 279891, secondo la quale il requisito della "pervenienza" non può assumere un proprio rilievo autonomo rispetto a quella della "pendenza").
Secondo il massimo Consesso, il comma 3-bis dell'articolo 83 è inequivocabile nel cumulare il requisito della pendenza del procedimento a quello dell'essere lo stesso pervenuto alla cancelleria della Corte nel periodo suddetto: il termine «pervenuti» non identifica una diversa classe di procedimenti, autonoma rispetto a quella dei «pendenti», ma concorre con tale ultimo aggettivo alla selezione dei procedimenti assoggettati alla speciale disciplina del comma 3-bis dell'articolo 83. Invero – statuiscono le sezioni Unite penali – la precisazione che i procedimenti pervenuti nel detto periodo debbano essere anche pendenti si spiega con l'intenzione del legislatore emergenziale «di limitare la sospensione del decorso della prescrizione a quelli ancora effettivamente gravanti sul ruolo del giudice di legittimità e non anche a quelli che, seppure pervenuti dopo l'inizio del menzionato intervallo temporale, siano stati già trattati al momento di entrata in vigore della legge […] e la cui decisione abbia comportato il rinvio per qualunque ragione al merito».

Le altre precisazioni delle sezioni Unite
Data la genesi della disposizione scrutinata, il Collegio allargato compie infine ulteriori importanti precisazioni.
Il momento in cui il corso della prescrizione rimane sospeso dipende da quello in cui è entrata in vigore la legge n. 27/2020, poiché una causa di sospensione non può decorrere da una data antecedente alla legge che la prevede. Conseguentemente l'effetto sospensivo:
- si produce a partire dal 30 aprile 2020 con riferimento ai procedimenti pervenuti prima di questa data;
- per gli altri pervenuti dopo, si verifica dal momento in cui sono giunti alla cancelleria della Corte e, cioè, da quello in cui effettivamente vengono ad identificarsi con il tipo di procedimento individuato dalla norma.
Inoltre, per quanto riguarda i procedimenti approdati al grado di legittimità, il giudice nomofilattico rassegna le seguenti ulteriori scansioni:
- il corso della prescrizione è rimasto sospeso ex lege, ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 83 del Dl Cura Italia, dal 9 all'11 maggio 2020, nei procedimenti nei quali nel suddetto periodo era stata originariamente fissata udienza e questa sia stata rinviata ad una data successiva al termine del medesimo;
- analogamente, ai sensi del successivo comma 9 dello stesso articolo 83, la prescrizione è rimasta sospesa dal 12 maggio al 30 giugno 2020 nei procedimenti in cui in tale periodo era stata fissata udienza e ne è stato disposto il rinvio a data successiva al termine del medesimo in esecuzione del provvedimento emesso dal capo dell'ufficio giudiziario ai sensi dell'articolo 83, comma 7, lettera g);
- nel caso in cui il provvedimento ex articolo 83, comma 7, lettera g), del citato decreto-legge sia stato adottato successivamente al 12 maggio 2020, la sospensione decorre dalla data della sua adozione;
- i suindicati due periodi di sospensione emergenziale si sommano in riferimento al medesimo processo esclusivamente nell'ipotesi in cui l'udienza, originariamente fissata nel primo periodo di sospensione obbligatoria, sia stata rinviata a data compresa nel secondo periodo e, quindi, ulteriormente rinviata in esecuzione del provvedimento del capo dell'ufficio.

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