Responsabilità

Conto corrente scoperto, recesso libero della banca dopo il preavviso

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 29317 depositata oggi respingendo il ricorso di un ex cliente

di Francesco Machina Grifeo

Anche la pazienza della banca nei confronti dei correntisti che vanno frequentemente in rosso ha un limite. La Cassazione, sentenza n. 29317 depositata oggi, ha infatti stabilito che è legittimo il comportamento dell'Istituto di credito che dopo aver tollerato una serie di sconfinamenti decida di interrompere unilateralmente il rapporto, fornendo prima al cliente un ultimo ammonimento.

In primo grado invece l'allora correntista della Banca di Roma, il credito è stato poi ceduto più volte finendo a Dobank, era riuscito non solo a far revocare il decreto ingiuntivo ma ad ottenere anche il risarcimento del danno "per i pregiudizi personali e lavorativi" subiti. La Corte di appello al contrario ha ritenuto che la chiusura del conto era stata esercitata legittimamente, necessitando unicamente di un preavviso per sanare il debito che era stato effettivamente dato e quantificato in dieci giorni. Né il perdurante scoperto poteva essere interpretato come ampliamento del limite di apertura di credito, essendo piuttosto una "manifestazione di mera tolleranza" da parte della banca.

Una motivazione condivisa dalla Prima Sezione civile secondo cui "nel corso dell'esecuzione di un rapporto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, risulta legittimo l'esercizio del diritto di recesso ad nutum dell'istituto di credito purché anticipato dalla comunicazione al cliente di un congruo preavviso, posto che tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 1845, terzo comma, cod. civ.". Non solo, tale condotta negoziale, prosegue la decisione, "non entra neanche in conflitto con il principio generale di buona fede esecutiva di cui all'art. 1375 cod. civ. allorquando si sia in presenza di comportamenti inaffidabili del debitore che, come nel caso di specie, ha ripetutamente ed in modo ingiustificato superato il limite di affidamento concesso dalla banca". Né, in tal caso, conclude la Cassazione, "la condotta omissiva della banca può essere intesa come autorizzazione ad un innalzamento del limite dell'apertura di credito, dovendo essere invece ricondotta ad un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione debitoria non autorizzata".

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