Civile

Rina senza l’immunità di giurisdizione civile

Di conseguenza, l’azione civile di responsabilità avviata dai parenti delle vittime del naufragio della nave Al Salam avvenuto nel 2006, nel Mar Rosso, può essere decisa dai giudici italiani

di Marina Castellaneta

Il Registro navale italiano (Rina) non gode dell’immunità dalla giurisdizione civile. L’immunità si estende, infatti, solo agli atti dello Stato che comportano l’esercizio di poteri sovrani, mentre le attività di certificazione non rientrano in quest’ambito, anche se c’è una finalità pubblica di accertamento. Di conseguenza, l’azione civile di responsabilità avviata dai parenti delle vittime del naufragio della nave Al Salam avvenuto nel 2006, nel Mar Rosso, può essere decisa dai giudici italiani. È il principio affermato Cassazione sezioni unite civili (sentenza n. 28180). Al centro della vicenda, il ricorso dei parenti di alcune delle vittime del naufragio della nave, battente bandiera panamense, che avevano citato in giudizio il Registro italiano navale che aveva il compito di classificazione ed era ente riconosciuto per la certificazione di sicurezza per conto di Panama. La Rina aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano e rivendicato l’immunità dalla giurisdizione in quanto Panama aveva delegato l’esercizio di funzioni statali al Registro. Il Tribunale aveva dichiarato l’immunità dalla giurisdizione per le attività svolte in quanto organizzazione riconosciuta di Panama. La Corte di appello aveva confermato la conclusione e la vicenda è arrivata in Cassazione che, prima di decidere, aveva formulato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue, che si è pronunciata il 7 maggio 2020.

Per la Cassazione il concetto di immunità funzionale (o derivata) della Rina, in quanto specificazione dell’immunità dello Stato delegante, non è fondato perché dell’immunità funzionale beneficiano solo «solo i soggetti che rappresentano lo Stato in base a un rapporto organico» e non è conseguenza della funzione svolta. Va escluso che un ente goda di immunità nei casi in cui esercita una funzione statale perché l’immunità statale è ristretta ai soli atti iure imperii, in cui si manifesta una prerogativa sovrana «estrinsecata dalla potestà politica» e non «in presenza di mere attività di ordine genericamente statuale», di competenza dello Stato ma svolte attraverso società private. Una conclusione raggiunta tenendo conto della pronuncia della Corte Ue, della giurisprudenza della Cedu e della Consulta (sentenza n. 238/2014). È poi irrilevante il comportamento del Registro sulla rinuncia all’immunità perché solo il titolare effettivo dell’immunità diretta può, secondo il diritto internazionale, rinunciarvi. Il Tribunale di Genova dovrà ora pronunciarsi sul merito.

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