Civile

Giudice di pace: in mancanza di processo telematico gli atti notificati necessitano di firma autografa

Lo precisa la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 4633

di Giampaolo Piagnerelli

Dinnanzi al giudice di pace non è ancora attivo il processo civile telematico cosicché la mancanza di una sottoscrizione autografa, sia negli atti notificati , che nell'attestazione di conformità redatta dal legale in relazione agli atti telematici depositati, non consente di ritenere validamente formati gli atti in questione. Questo in estrema sintesi il contenuto dell'ordinanza n. 4633/21.

I fatti. Nella vicenda un condomino proponeva appello contro la sentenza del giudice di pace di Alessandria che aveva respinto l'opposizione a precetto notificatole da parte del condominio in Alessandria. Il condomino ha eccepito erroneamente che l'atto di citazione in opposizione e la procura erano stati notificati in formato pdf e non in forma p7m (i file p7m sono solitamente dei documenti su cui è stata apposta la firma elettronica), atteso che la comunicazione aveva raggiunto il suo scopo. Il giudice d'appello, senza soffermarsi sulla pretesa erroneità dell'utilizzo del formato pdf anziché di quello p7m, che pure aveva costituto oggetto di contestazione da parte della difesa del convenuto in prime cure, ha rilevato che i file trasmessi telematicamente erano privi di sottoscrizione analogica, in quanto si dava atto della loro sottoscrizione digitale. A fronte della contestazione del condomino, il tribunale precedentemente aveva rilevato che in un processo, come quello dinnanzi al giudice di pace, per il quale non risultava ancora operativo il processo telematico, la carenza di firma analogica non poteva essere supplita dal fatto che l'atto fosse trasmesso da un indirizzo pec. Era necessario, pertanto, che l'esistenza e la validità della firma digitale apposta sull'originale digitale fosse attestata dal difensore e che la stessa attestazione fosse sottoscritta analogicamente.

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