Lavoro

Abrogazione delle tariffe: i Coa conservano il potere di opinamento sulle parcelle

Lo ha ribadito il Cnf , con la delibera n. 348/2021, inviata ai Presidenti dei Consigli degli ordini con l'esplicito invito a proseguire a fornire i parere di congruità

di Francesco Machina Grifeo

Anche dopo l'abrogazione delle tariffe forensi, i Consigli degli Ordini degli avvocati conservano il potere/dovere di fornire pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti, in conformità con quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. l) della legge professionale. Lo ha ribadito il Consiglio nazionale forense, con la delibera n.348/2021, inviata il 19 marzo ai Presidenti dei Coa con l'esplicito invito a proseguire nell'attività "anche al fine di garantire orientamenti uniformi nei territori, con riguardo alla persistente applicabilità degli artt. 633, comma 1, n. 3) e 636 c.p.c. e al correlato potere di opinamento delle parcelle da parte dei predetti Consigli".


Il Coa di Torino, con propria delibera del 10 febbraio 2021 (prot. n. 1842/2021), aveva preso posizione contro l'orientamento maturato nella giurisprudenza del Foro locale, secondo cui – a seguito dell'abrogazione del sistema tariffario – non sarebbe più possibile far luogo all'applicazione degli articoli 633, comma 1, n. 3) e 636 c.p.c., a mente dei quali è consentito al professionista di accedere al procedimento monitorio per ottenere la liquidazione dei crediti maturati nell'esercizio dell'attività professionale, esibendo a tal fine la parcella corredata del parere di congruità reso dallo stesso Consiglio dell'Ordine.

In particolare, l'abrogazione del sistema tariffario, a opera dell'articolo 9 del Dl n. 1/2012 (convertito con legge n. 27/2012) avrebbe determinato non soltanto l'implicita abrogazione dell'art. 633, comma 1, n. 3) e 636 c.p.c. ma anche il venir meno del potere di opinamento delle parcelle da parte del Consiglio dell'Ordine.

Sul punto il Cnf ha richiamato il proprio precedente parere (n. 112/2013) in base al quale l'abrogazione del sistema tariffario non ha determinato il venir meno del potere di opinamento delle parcelle, giacché "la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell'Ordine forense".

Tale potere di opinamento infatti, prosegue la delibera "è espressamente contemplato dall'art. 29 lett. l) del vigente ordinamento forense, in forza del quale il Consiglio "dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti", e che tale norma integra pacificamente ius superveniens rispetto al DL. 1/2012".

A rafforzare questa posizione, argomenta il Cnf, c'è l'istanza con la quale, il 30 luglio scorso, la Procura generale presso la Corte di cassazione ha richiesto al Primo Presidente l'enunciazione di un principio di diritto proprio per dirimere il contrasto giurisprudenziale.

Secondo la procura infatti l'abrogazione delle tariffe non ha "inciso sugli strumenti processuali che l'ordinamento appresta per la tutela dell'avvocato né ha comportato l'ablazione della possibilità di avvalersi del parere del Consiglio dell'Ordine al fine di chiedere, ed ottenere, un decreto ingiuntivo", determinando al più un mutamento della disciplina dei criteri sulla base dei quali detto potere viene esercitato, sostituendo alle tariffe previgenti i parametri individuati con decreto del ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 247/12. Da qui l'invito del Cnf ai Coa ad andare avanti.

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